di Patrizia Maciocchi
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Giro di vite della Cassazione per writers e graffitari che, per troppo tempo e senza fermarsi neppure davanti ad immobili che fanno parte del patrimonio nazionale e internazionale o di interesse artistico, danno vita alla loro “creatività”. La Suprema corte annulla così la sentenza con la quale il tribunale di Firenze aveva considerato non punibile per la particolare tenuità del fatto, un writer che firmava con il suo tag le sue opere. Un tocco destinato senza distinzioni ai mezzi pubblici come a immobili pubblici o di proprietà privata considerati di interesse artistico anche oltre confine.
E questo per più di un anno e 5 mesi. Ad avviso della Cassazione un periodo, decisamente troppo lungo, trascorso a deteriorare, danneggiare, deturpare e imbrattare muri, facciate, mezzi di trasporto. Troppo per riconosce, come avevano fatto i giudici di merito, la possibilità di applicare l’articolo 131-bis, grazie al quale pur riconoscendo l’esistenza del reato, all’autore viene risparmiata la punizione. In realtà la norma è stata applicata dalla Cassazione in favore di writers e graffitari ma con dei distinguo. Con sentenza n. 16371 del 2016 della particolare tenuità del fatto aveva usufruito un writer che aveva imbrattato con una bomboletta spray il muro di una strada pubblica. I giudici di primo grado erano stati ancora una volta più generosi e avevano assolto, l’imputato perché il muro in questione era già stato imbrattato da altri e l’intervento “incriminato” era anzi teso ad abbellire e non a deturpare.
Abbellimento che la Cassazione esclude restando sempre molto scettica sulle pennellate e le scritte estemporanee sulle proprietà di terzi o pubbliche. Tuttavia i giudici di legittimità, pur affermando il reato concedono la non punibilità grazie all’articolo 131-bis. La Cassazione in quell’occasione non ha mancato però di ricordare che «può essere correttamente qualificato come «imbrattamento», l’azione che consiste nell’insudiciamento, prodotto con qualsiasi mezzo ed in qualsiasi modo idoneo, della cosa altrui — essendo irrilevante che l’alterazione sia temporanea o superficiale e che la res possa essere facilmente reintegrabile nel suo aspetto originario anche con modesta spesa». Con la sentenza di oggi, i giudici vanno oltre ed escludono che si possa applicare la norma di favore quando la condotta è messa in atto per un tempo prolungato e anche su beni giuridici protetti. A pesare sul verdetto anche il fatto che l’artista di strada tornava sul luogo del “delitto” e rinfrescava anche le scritte che erano state rimbiancate.
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