di Claudio Tucci
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La manovra in arrivo in Parlamento conferma, con uno stanziamento di 300 milioni nel 2022, il prolungamento dei contratti a termine per i docenti aggiuntivi dell’organico Covid finalizzati al recupero degli apprendimenti in base alle specifiche esigenze delle scuole: secondo la relazione tecnica alla legge di bilancio, con i fondi stanziati, si potranno «prorogare circa 18mila contratti, da gennaio a giugno, considerando quale costo medio mensile di un docente l’importo di 2.709,79 euro (lordo stato), in attesa del monitoraggio da parte del ministero dell’Istruzione.
Nella relazione tecnica si sottolinea poi come lo stanziamento aggiuntivo per la valorizzazione della professionalità docente sia di 210 milioni a decorrere dal 2022, e che questo importo «costituisce limite di spesa per l’attuazione della misura».
La legge di Bilancio prevede inoltre la graduale introduzione dell’insegnamento dell’educazione motoria nelle classi quarte (a partire dall’anno scolastico 2022/2023) e quinte (a partire dall’anno 2023/2024) della scuola primaria da parte di docenti ad hoc. L’educazione motoria sarà introdotta prevedendo non più di due ore settimanali di insegnamento aggiuntive. Si accede all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria a seguito del superamento di specifiche procedure concorsuali abilitanti. Il docente di educazione motoria nella scuola primaria è equiparato, quanto allo stato giuridico ed economico, ai docenti del medesimo grado di istruzione e non può essere impegnato negli altri insegnamenti della scuola primaria.
In manovra entra anche un finanziamento aggiuntivo destinato alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici. L’aumento è di 20 milioni di euro a decorrere dal 2022 del Fun (Fondo unico nazionale), e ha l’obiettivo di adeguare la retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici in relazione alla complessità e alla gravosità delle attività che sono chiamati a svolgere.
Viene estesa anche all’anno scolastico 2022/2023 la misura che prevede che alle scuole costituite con un numero di alunni inferiore a 500, ridotto fino a 300 per istituti in piccole isole, comuni montani, o aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati presidi con incarico a tempo indeterminato (ne un Dsga). Queste scuole saranno assegnate a un reggente. Tale parametro era di 600 alunni, ridotto a 400 nei casi particolari sopra citati. Secondo la relazione tecnica alla manovra, la norma, quindi, proroga «per un altro anno scolastico la trasformazione di 247 istituti, finora classificati come sottodimensionati, in istituti normodimensionati, con diritto quindi all’assegnazione in via esclusiva di un preside e di un Dsga titolare».
In manovra spunta anche una norma che consente al ministero dell’Istruzione di istituire classi in deroga ai limiti dimensionali oggi previsti al fine di favorire la migliore fruizione del diritto all’istruzione anche da parte di soggetti svantaggiati collocati in classi con numerosità prossima o superiore ai tetti attualmente fissati dalla normativa vigente. Tale deroga può operare solo nelle scuole caratterizzate da valori degli indici di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica individuati dal ministero e nel limite della dotazione organica disponibile a legislazione vigente.
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Claudio Tucci
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