Norme e Tributi
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Norme e Tributi

Lavoro, la quarantena da Covid-19 nel 2021 non è più malattia

di Barbara Massara e Matteo Prioschi

Covid, al lavoro senza essere vaccinati: la Cnn licenzia tre dipendenti

Inps ha confermato che, a differenza dell’anno scorso, non sono stati stanziati fondi per erogare la relativa indennità ai lavoratori

13 agosto 2021
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2' di lettura

Attualmente non è stato previsto uno stanziamento di bilancio per indennizzare le malattie da quarantena che si verificano o si sono già verificate nel 2021. Lo ha comunicato l’Inps nel messaggio 2842/2021 (di cui è già stata data notizia sul Sole 24 Ore del 7 agosto). Nel messaggio l’istituto di previdenza ha fatto il punto sulle tutele previste dall’articolo 26 del Dl 18/2020 aventi a oggetto la malattia a causa di quarantena (comma 1), la malattia/ricovero ospedaliero dei lavoratori fragili (comma 2) e la malattia da infezione Covid (comma 6).

Il problema per quest’anno

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Per gli eventi quarantena verificatesi nel 2021, annuncia l’Inps, in assenza della previsione di uno specifico stanziamento di fondi, le relative prestazioni di malattia non potranno essere riconosciute. Per quarantena Covid si intende il periodo in cui una persona deve rimanere presso la sua abitazione (o altro luogo idoneo) per disposizione di un operatore della sanità pubblica in quanto c’è il rischio che sviluppi la positività al virus.

È quindi urgente che in un prossimo provvedimento sia previsto un apposito fondo per l’anno in corso, destinato a finanziare la tutela della quarantena prevista dall’articolo 26, comma 1, del Dl 18/2020 per evitare una situazione di caos che imporrebbe alle aziende di recuperare le prestazioni in busta paga e restituirle all’Inps, con conseguente scopertura contributiva dei relativi periodi.

L’equiparazione della quarantena alla malattia comporta infatti che, ai lavoratori del settore privato che hanno diritto alla tutela previdenziale a carico dell’Inps, sia riconosciuta l’indennità previdenziale con relativa contribuzione figurativa oltre all’eventuale integrazione della retribuzione a carico del datore di lavoro.

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Le istruzioni per il 2020

Questo rischio non sussiste, invece, per la tutela dei lavoratori fragili (articolo 26, comma 2, del Dl 18/2020), in vigore fino al 30 giugno 2021, che assimila l’assenza alla prestazione del ricovero ospedaliero, in quanto il decreto legge Sostegni 1, che ha introdotto la proroga, ha altresì previsto uno specifico fondo per quest’anno. Sono altresì sempre indennizzabili, anche nell’anno 2021, gli eventi certificati come malattia conclamata da Covid-19 (articolo 26, comma 6, del Dl 18/2020) in ragione delle specifiche indicazioni ricevute da parte del Ministero, come riportate dall’Inps nel messaggio 1667/2021.

Per tutti gli eventi verificatisi nel 2020, precisa l’istituto, poiché esiste l’apposito fondo, e comunque nei limiti di quest’ultimo, le relative prestazioni saranno sempre riconosciute, con relativo aggiornamento contributivo degli estratti conto dei dipendenti interessati. A tale fine gli eventi “quarantena” e “malattia lavoratori fragili” devono essere esposti dai datori di lavoro nel flusso uniemens con i relativi codici (MV6 e MV).

A questo riguardo è ancora “sospesa” la questione tra Inps e datori di lavoro in merito all’obbligo di integrare i flussi per le malattie con prognosi fino al 30 settembre 2020, originariamente previsto dal messaggio 3871/2020 e ricordato dall’Inps con le Pec recentemente trasmesse alle aziende. Solo nel caso in cui le prestazioni di malattia siano successivamente riconosciute come indebite, le stesse saranno oggetto di recupero da parte dell’ente previdenziale, con relativa modifica degli estratti conto contributivi.


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