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Ue: dal caffè alla carne, stop all’import di prodotti ricavati dalla deforestazione

di Antonio Pollio Salimbeni

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Presi di mira soia, carne bovina, olio di palma, legno, cacao e caffè e prodotti derivati come cuoio, cioccolato e mobili

17 novembre 2021
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4' di lettura

Stretta sull'immissione di prodotti nel mercato Ue per frenare deforestazione e degrado forestale nel mondo. Presi di mira soia, carne bovina, olio di palma, legno, cacao e caffè e prodotti derivati come cuoio, cioccolato e mobili.

Questa è la sostanza del regolamento proposto dalla Commissione europea per vincolare le imprese a garantire che solo prodotti che non hanno provocato deforestazione e sono considerati legali secondo le leggi del Paese di origine siano commercializzati nella Ue. Gli operatori dovranno raccogliere le coordinate geografiche del terreno in cui sono state prodotte le merci che immettono sul mercato.

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La Commissione gestirà un sistema per identificare i Paesi che presentano un rischio basso, medio o alto di produrre materie prime o prodotti «non esenti da deforestazione o non in conformità con la legislazione del Paese produttore». Gli obblighi per gli operatori e le autorità varieranno in base al livello di rischio del Paese o della regione di produzione.

Agricoltura e deforestazione

Il principale motore della deforestazione e del degrado forestale è l’espansione dei terreni agricoli, che è legata alla produzione di materie prime che la Ue importa. Promuovendo il consumo di prodotti “senza deforestazione” e riducendo l’impatto dell’Ue sulla deforestazione globale e sul degrado forestale, indica la Commissione, le nuove norme dovrebbero ridurre le emissioni di gas a effetto serra e la perdita di biodiversità. La Fao stima che 420 milioni di ettari di foresta, un’area più grande dell’Unione europea, siano andati perduti a causa della deforestazione tra il 1990 e il 2020.

In termini di perdita netta di superficie (la differenza tra l’area di foresta bonificata e nuova superficie di foreste piantate o rigenerate), sarebbero andati persi circa 178 milioni di ettari di copertura forestale,un’area tre volte più grande della Francia. Il Gruppo intergovernativo di esperti scientifici sui cambiamenti climatici stima che il 23% delle emissioni totali di gas serra antropogeniche (2007-2016) provenga dall’agricoltura, dalla silvicoltura e da altri usi del suolo. Circa l’11% delle emissioni complessive proviene dalla silvicoltura e da altri usi del suolo, principalmente la deforestazione, mentre il restante 12% sono emissioni dirette dalla produzione agricola come bestiame e fertilizzanti.

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Lo scopo del regolamento, che dovrà passare al vaglio di Consiglio ed Europarlamento, è garantire che solo prodotti privi di deforestazione e legali siano ammessi sul mercato Ue. Il vantaggio della stretta è legato al Green Deal europeo: prevenire il degrado forestale implicherebbe anche una riduzione di almeno 31,9 milioni di tonnellate di emissioni di carbonio nell’atmosfera ogni anno dovute al consumo e alla produzione Ue delle materie prime, che potrebbe tradursi in un risparmio economico di almeno 3,2 miliardi di euro all’anno. I sei prodotti sotto tiro (carne di manzo, legno, olio di palma, soia, caffè e cacao) e alcuni dei prodotti derivati (cuoio, cioccolato o mobili) sono proposti sulla base dei risultati della valutazione d’impatto condotta dalla Commissione che oggi tiene a precisare che “la selezione è stata fatta in modo oggettivo, trattando allo stesso modo le merci prodotte in qualsiasi parte del mondo, all’interno o all’esterno dell’Europa”.

Cosa devono fare le aziende europee

Le aziende che immettono sul mercato le materie prime e i prodotti pertinenti saranno tenute a mettere in atto sistemi di controllo per impedire l’immissione sul mercato Ue di prodotti legati alla deforestazione. Saranno monitorati e ritenuti responsabili dalle autorità esecutive se non rispettano i requisiti del regolamento. Le aziende dovranno presentare una dichiarazione a un sistema informativo europeo che confermi di aver esercitato con successo la dovuta diligenza e che i prodotti che immettono sul mercato siano conformi alle norme Ue.

Questa dichiarazione fornirà anche informazioni essenziali per il monitoraggio, vale a dire le coordinate geografiche dell’azienda agricola o della piantagione in cui sono state coltivate le materie prime. In pratica il sistema della “diligenza obbligatoria” (due diligence) vincola gli operatori che immettono per la prima volta sul mercato Ue materie prime o prodotti rilevanti a garantire che non sono stati realizzati su terreni deforestati o degradati dopo il 31 dicembre 2020; sono conformi alle leggi del Paese di produzione. Il mancato rispetto di uno dei due requisiti comporterà il divieto di immettere tali prodotti sul mercato Ue.

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I tre passaggi

Tre i passaggi per gli operatori. In primo luogo devono garantire l’accesso alle informazioni su merce, quantità, fornitore, Paese di produzione comprese le coordinate geografiche dei lotti di terreno interessati (la combinazione della geolocalizzazione con il monitoraggio a distanza tramite immagini satellitari rafforzerà l’efficacia del regolamento). Nella seconda fase, le aziende dovranno utilizzare le informazioni sui terreni utilizzati per la produzione delle materie prime per analizzare e valutare il rischio nella catena di approvvigionamento. Nella terza fase dovranno adottare misure di mitigazione adeguate e proporzionate.

«Il regolamento garantirà che le materie prime nazionali e importate siano misurate con gli stessi standard. Non ci sarà alcun divieto di alcun Paese o merce. I produttori sostenibili continueranno a poter vendere i loro prodotti alla Ue», spiega la Commissione. Responsabili dell'applicazione delle norme saranno gli Stati membri. Si stabiliscono livelli minimi di ispezione - più elevati nel caso dei Paesi ad alto rischio - sanzioni dissuasive, scambio obbligatorio di informazioni tra dogane e altre autorità e l’obbligo per le autorità di esecuzione di reagire a preoccupazioni fondate sollevate dalla società civile. Gli Stati potranno utilizzare un nuovo sistema digitale (registro) che centralizzerà le informazioni sui prodotti immessi sul mercato unico, come le coordinate geografiche e il Paese di produzione. I dati anonimi di questo sistema saranno disponibili al grande pubblico.

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