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Servizi di teleriscaldamento, arrivano le regole per sfruttare l’Iva al 5%

Accendere il teleriscaldamento in Italia è come spegnere 4 milioni di auto

Se le forniture sono addebitate sulla base di consumi stimati, l’aliquota dell’Iva del 5 per cento si applica anche alla differenza che deriva dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo del 2023, ancorché questi consumi effettivi siano addebitati agli utenti in fatture emesse successivamente

16 febbraio 2023
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2' di lettura

Dal 1° gennaio 2023, in deroga da quanto previsto dal decreto Iva (Dpr 633/72), sono assoggettate all’imposta sul valore aggiunto con l’aliquota del 5 per cento le forniture di servizi di teleriscaldamento - che permettono di trasportare calore dalle centrali di produzione agli edifici; sono escluse le reti di teleraffreddamento (o teleraffrescamento) - addebitate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo di quest’anno. La soluzione è stata prevista dalla legge di Bilancio 2023. Con un provvedimento del direttore dell’Agenzia dell’Entrate del 15 febbraio 2023, sono approvate le regole per fruire dell’aliquota Iva minima. L’aliquota ridotta si applica a tutte le componenti di costo del servizio di teleriscaldamento.

Forniture addebitate sulla base di consumi stimati

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L’agenzia delle Entrate chiarisce che se le forniture sono addebitate sulla base di consumi stimati, l’aliquota dell’Iva del 5 per cento si applica anche alla differenza che deriva dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo del 2023, ancorché questi consumi effettivi siano addebitati agli utenti in fatture emesse successivamente.

Il chiarimento precedente sulla somministrazione di gas naturale

Secondo l'Agenzia, infatti, considerata l'eccezionalità della misura e la ratio della stessa, rappresentata dalla necessità di garantire la parità di trattamento rispetto alla somministrazione di gas naturale, si applicano anche ai servizi di teleriscaldamento i chiarimenti contenuti nella risoluzione 47/2022, relativa all'applicazione dell'aliquota Iva del 5% prevista per la somministrazione di gas per usi civili e industriali, agevolazione prorogata dall'ultimo Bilancio al primo trimestre 2023. In quell’occasione, l'amministrazione aveva chiarito che la temporanea normativa emergenziale andava nella direzione della maggiore riduzione possibile del costo finale del gas per gli utenti. Pertanto, l'Iva ridottissima doveva riguardare l'intera fornitura del gas resa all'utente finale e doveva essere contabilizzata nelle fatture relative al periodo di vigenza della norma. Allo stesso modo, il discorso vale anche per l'intera fornitura del servizio di teleriscaldamento resa all'utente finale e contabilizzata nelle fatture emesse per il periodo in cui resterà in vigore la norma temporanea.


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