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Con la minimum tax nuove valutazioni per imprese e Governi

di Raffaele Russo

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Il percorso in atto si basa su un clima di cooperazione internazionale che oggi non è più scontato

25 marzo 2022
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4' di lettura

Era il 20 aprile 1961 quando il presidente degli Stati Uniti John F. Kennedy nel suo “Special message to the Congress on taxation” affermava – poco prima di introdurre quel complesso articolato normativo che va sotto il nome di Subpart F – «In quei Paesi dove le imposte sul reddito sono più basse che negli Stati Uniti, la capacità di differire il pagamento delle imposte americane trattenendo il reddito nelle società controllate fornisce un vantaggio fiscale per le società che operano attraverso filiali estere che non è disponibile per le società che operano esclusivamente negli Stati Uniti ...». Oltre 60 anni dopo, il dibattito sulla introduzione di una imposta minima globale è ancora vivo. Il 20 dicembre 2021 sono state pubblicate le model rules Ocse, seguite a ruota – il 22 dicembre 2021 – dalla pubblicazione della proposta di Direttiva Ue. Pochi giorni fa, il 14 marzo del 2022 è stato pubblicato il Commentario alle model rules Ocse, insieme a una serie di esempi pratici, ed è stata aperta la consultazione pubblica in relazione all’implementation framework del nuovo regime. In parallelo, la presidenza francese è al lavoro per trovare una soluzione di compromesso a livello Ue.

La minimum tax raccoglierà i suoi frutti solo se sarà attuata in modo coordinato e in tempi relativamente vicini da un numero rilevante di Paesi. Sullo sfondo, il nuovo governo di coalizione in Germania, le elezioni politiche in Francia, quelle di mid-term negli Stati Uniti, il finanziamento del piano di ripresa dell’Ue attraverso risorse proprie, e purtroppo – da ultimo – la guerra in Ucraina e le sue conseguenze sullo scacchiere delle relazioni internazionali. La minimum tax (e a fortiori il pillar 1) si basano su presupposti di intensa e costante cooperazione a livello internazionale, cosa che oggi non è più scontata. Anzi.

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Da un punto di vista di politica fiscale, la minimum tax segnala un cambio di passo considerevole, con conseguenze politiche molto interessanti e potenzialmente di vasta portata. Queste riguardano l’impatto sui sistemi fiscali domestici e la capacità per gli Stati di introdurre misure fiscali incentivanti per sostenere la propria politica economica. Ciò è particolarmente rilevante per i Paesi in via di sviluppo e in generale per tutti quelli che hanno introdotto zone franche. Ma è anche rilevante per i Paesi che hanno introdotto altri incentivi fiscali significativi per le attività di ricerca e sviluppo, per investimenti 4.0, per riorganizzazioni aziendali.

Il rischio principale è di spostare il problema su un piano diverso. La concorrenza fiscale, non più possibile in relazione all’imposta sul reddito delle società, si potrebbe spostare verso le imposte sulla proprietà, le imposte sui salari, misure non fiscali come finanziamenti agevolati, procedure fast track e simili. Nel contesto europeo, questo potrebbe significare ancora maggior rilevanza delle regole sugli aiuti di Stato, soprattutto dopo la loro recente temporanea disapplicazione e della conseguente discussione sulla loro portata ed eventuale revisione. Pertanto nella fase attuativa i vari Paesi saranno chiamati a effettuare scelte rilevanti di politica fiscale. Sicuramente la più rilevante riguarda una necessaria approfondita revisione degli incentivi fiscali presenti nel proprio ordinamento, al fine di evitare che la minimum tax li renda di fatto irrilevanti (rectius, che ne beneficino gli erari di altri Paesi). Altre scelte rilevanti includono ad esempio:

1 l’applicazione anche a gruppi puramente nazionali (scelta apparentemente obbligata per i Paesi Ue per evitare discriminazioni);

2 la possibilità di introdurre una qualified domestic minimum tax;

3 la possibilità di applicare le nuove regole anche a gruppi internazionali con fatturato al di sotto dei 750 milioni di euro;

4 la possibilità di applicare un’aliquota effettiva minima più alta del 15% (eventualmente solo in relazione a determinati settori);

5 una revisione delle proprie regole Cfc (almeno per i soggetti che rientrano nell’ambito di applicazione della minimum tax).

Da un punto di vista tecnico, le nuove regole introducono di fatto un regime fiscale parallelo per alcuni contribuenti, essenzialmente basato su regole civilistiche adattate in alcuni campi alle finalità della minimum tax. Questo da un lato determinerà una maggiore rilevanza delle regole civilistiche e contabili, dall’altro richiederà un enorme sforzo di compliance da parte dei contribuenti, che si troveranno a dover partire dai propri bilanci civilistici per poter poi effettuare una serie di aggiustamenti tesi a calcolare il tasso di imposizione effettivo in un determinato Paese, e in alcuni casi a versare la differenza tra aliquota effettiva e 15% in uno (o più) Paesi. Gli aspetti dichiarativi e informativi saranno quindi particolarmente rilevanti, come lo sarà la capacità dei contribuenti di automatizzare i propri processi interni e collegare i propri sistemi gestionali con i software per la pianificazione e gestione della minimum tax. Rimarranno dei margini di manovra, per esempio in relazione alle politiche di transfer pricing e ai range di valori accettabili che ne derivano, margini di manovra finalizzati ad allocare materia imponibile nei diversi Paesi nei quali il gruppo opera in modo da essere certi di avere un livello di imposizione effettiva superiore al 15% e quindi evitare l’applicazione della minimum tax. Questo porterà quindi – verosimilmente – a un ripensamento delle attuali strategie di transfer pricing all’interno dei gruppi multinazionali, già in parte modificate a seguito della prima fase del progetto Beps. La minimum tax diventerà poi un tema da sviscerare in caso di operazioni straordinarie, sia in relazione alla possibilità e.g. post-fusione/acquisizione di ricadere nell’ambito di applicazione della minimum tax, sia ai fini di valutare le relative poste di bilancio pre e post operazione.

Infine, come da parte dei governi ai fini di politica fiscale, andrà valutato l’impatto di incentivi fiscali e delle loro forme da parte dei contribuenti. Difatti, il trattamento di un incentivo ai fini della minimum tax è differente a seconda della tipologia, e gli stessi crediti di imposta assumono rilevanza diversa a seconda che siano rimborsabili entro un certo numero di anni o meno. Il tema potrebbe acquisire una particolare importanza per i soggetti italiani vista la proliferazione di incentivi fiscali sotto forma di crediti di imposta, alcuni dei quali acquisti da soggetti terzi, in virtù della loro cedibilità.

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