Norme e Tributi
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Terzo settore: dal 21 febbraio enti non profit sorvegliati speciali dal Registro unico

di Carlo Mazzini e Valentina Melis

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Si avvia al termine il trasferimento nel Runts degli enti provenienti dai registri locali. Fino ad agosto gli uffici potranno chiedere documenti, informazioni o comunicare criticità

21 febbraio 2022
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3' di lettura

È scaduta il 21 febbraio la “fase 1” del popolamento del Registro unico nazionale del Terzo settore: la “trasmigrazione” delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale dai Registri regionali e delle Province autonome (e dal Registro nazionale delle Aps) al nuovo Registro telematico e pubblico previsto dalla riforma avviata nel 2016. Le norme che disciplinano il Registro unico hanno fissato infatti in 90 giorni, a partire dal 23 novembre 2021, il tempo concesso alle Regioni e alle Province autonome per completare il trasferimento dei dati delle organizzazioni dai registri locali alla nuova piattaforma digitale. Un periodo che scade appunto oggi.

Al 13 febbraio, risultava trasmigrato al nuovo Registro il 68,7% delle organizzazioni: 61mila su 88mila. Gli enti del Terzo settore che invece sono stati iscritti ex novo (non provenendo cioé dai registri locali) erano 487 al 18 febbraio.

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Che cosa succederà nella “fase 2” del Registro unico? Ora sono due gli attori che entrano in scena per la definitiva conferma di iscrizione: gli uffici locali del Registro presso le Regioni e Province autonome da una parte e le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale dall’altra.

Dati al setaccio

Entro il 20 agosto, gli uffici del Registro unico (Runts) verificheranno che i dati, le informazioni e i documenti necessari per l’iscrizione siano completi e corretti.

Se emergesse che mancano queste informazioni, l’ufficio lo comunicherà alla casella di posta elettronica certificata (Pec) dell’ente o, in mancanza, all’email dello stesso.

Nel portale del Runts sarà pubblicata una sezione degli enti per i quali sono pendenti richieste di integrazione di documenti e informazioni. Il procedimento di iscrizione è sospeso fino a 60 giorni a partire dalla pubblicazione dei riferimenti dell’ente: in caso di mancata comunicazione al Registro delle informazioni richieste entro i 60 giorni, l’ente non sarà iscritto nel Runts.

Se invece l’ufficio del Runts riscontra ragioni ostative all’iscrizione, lo comunicherà all’ente dandogli 10 giorni per riportare controdeduzioni o per dare prova della volontà di regolarizzare la propria situazione. Se l’ente vuole rendere conformi documenti e informazioni come richiesto dall’ufficio, ha tempo ulteriori 60 giorni, pena la mancata iscrizione al Runts. In assenza di un pronunciamento espresso da parte dell’ufficio nei termini assegnati, l’organizzazione di volontariato o l’associazione di promozione sociale è iscritta nella corrispondente sezione del Registro.

Il ruolo delle organizzazioni

Al di là dell’evenienza di dover rispondere a eventuali riscontrate ragioni ostative all’iscrizione nelle rispettive sezioni del Runts, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, tramite il proprio rappresentante legale o - se forniti di personalità giuridica - tramite il notaio, dovranno controllare se i dati a loro riferiti sono aggiornati e riportare le informazioni “mancanti” perché non richieste precedentemente dagli uffici regionali. A causa della pandemia di Covid-19, infatti, alcuni uffici regionali preposti al controllo delle organizzazioni hanno sospeso la richiesta di invio dei nuovi dati: è possibile, dunque, che alcune delle informazioni - anche tra quelle obbligatorie - in possesso degli uffici non siano aggiornate.

Nel precedente regime delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, le Regioni non sempre chiedevano le informazioni sulla composizione del consiglio direttivo, elemento che nel Runts diventa obbligatorio.

Tra i soggetti del consiglio direttivo bisognerà indicare anche coloro che hanno la rappresentanza legale, e specificare se ci siano limiti alla stessa. È tipico il caso dei poteri attribuiti al tesoriere: di norma ha la possibilità di agire in termini economici entro una determinata somma e di movimentare i conti correnti nei limiti di operatività definiti da delibere dell’organo direttivo. L’aspetto relativo al potere di rappresentanza è particolarmente rilevante se si considera il fatto che le informazioni contenute nel Registro sono opponibili ai terzi, in base all’articolo 52 del Codice del Terzo settore.

Tra le informazioni obbligatorie, è bene che le organizzazioni controllino anche l’attribuzione delle attività di interesse generale nella sezione ad hoc del Registro unico, facendo riferimento a quanto riportato nel proprio statuto. Infine, ci sono alcune informazioni non obbligatorie ma molto rilevanti per le organizzazioni, come la volontà di iscriversi al 5 per mille dell’Irpef e l’indicazione delle coordinate bancarie per l’accredito.

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