di Alessandro Piermanni e Silvana Bonazzi
(AFP)
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Dal 5 gennaio è entrata in vigore la Direttiva (Ue) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 in materia di rendicontazione societaria di sostenibilità (c.d. Corporate sustainability reporting directive ovvero Csrd).
La Csrd, modificando la normativa comunitaria antecedente, introduce un nuovo significativo tassello nella costruzione di un quadro normativo europeo in materia di responsabilità sociale e ambientale delle imprese: l'idea di fondo è quella di puntare alla costituzione di un sistema efficiente sotto il profilo delle risorse promuovendo, in una visione di lungo termine, una transizione verso un sistema economico sostenibile.
Il punto focale della nuova disciplina è rappresentato dalla estensione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità – già previsti con la precedente Direttiva 2013/34/Ue – a tutte le grandi imprese, nonché agli emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati comprese le Pmi, con la sola eccezione delle microimprese. Da sottolineare che, sulla base della nuova regolamentazione, anche le imprese costituite in Paesi terzi saranno vincolate alla produzione del sustainability report, a condizione che svolgano una parte significativa della loro attività nell’Unione – per tale intendendosi la produzione di ricavi netti (eventualmente consolidati) superiori a 150 milioni di euro.
Le principali informazioni di cui si impone la diffusione, tramite inclusione in un’apposita sezione della relazione sulla gestione (e, quindi, di un elemento cardine della rendicontazione contabile), riguardano l'incidenza dell’impresa «sulle questioni di sostenibilità» e, allo stesso tempo, il modo in cui queste influiscono sull’andamento della stessa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.
Gli elementi da descrivere comprendono: (i) il modello e la strategia aziendali adottati in relazione ai rischi connessi alle questioni di sostenibilità; (ii) i piani atti a garantire che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un’economia sostenibile; (iii) gli obiettivi temporalmente definiti connessi alle questioni di sostenibilità individuate dall’impresa, inclusi, ove opportuno, obiettivi assoluti di riduzione delle emissioni di gas serra, evidenziando i progressi realizzati nel conseguimento degli stessi accompagnati da una dichiarazione che attesti se tali obiettivi siano basati su prove scientifiche e, infine; (iv) la valutazione dei principali impatti negativi legati alle attività dell’impresa e alla sua value chain (ivi inclusi i relativi prodotti e servizi, rapporti commerciali e di fornitura).
Sono state previste delle specifiche cause di omissione delle indicazioni richieste qualora non siano disponibili tutte le informazioni necessarie rispetto alla value chain, nonché nel caso in cui la relativa divulgazione possa gravemente compromettere la posizione commerciale dell’impresa, purché la suddetta esclusione non pregiudichi la comprensione corretta ed equilibrata dell’andamento dell’impresa, dei suoi risultati e dell’impatto della sua attività.
Per promuovere la comparabilità tra le informazioni fornite dalle imprese, la Commissione adotterà specifici atti delegati ad integrazione della Csrd, stabilendo princìpi di rendicontazione di sostenibilità che precisino i dati che le imprese sono tenute a comunicare – anche alla luce del settore di riferimento – nonché la struttura da utilizzare per presentare tali informazioni. Tali princìpi dovranno essere redatti nel rispetto del principio di proporzionalità, evitando di imporre alle imprese oneri amministrativi eccessivi, anche tenendo conto di eventuali attività svolte a livello internazionale in materia di rendicontazione di sostenibilità.
In linea con tale impostazione, la deadline prevista per l’applicazione delle misure attuative della Csrd da parte degli Stati membri sarà scaglionata sulla base del criterio dimensionale: si partirà dagli esercizi aventi inizio dal 1 gennaio 2024 per le grandi imprese che superino i 500 dipendenti occupati in media durante l’esercizio, per concludere con gli obblighi in capo alle Pmi quotate, applicabili agli esercizi aventi inizio dal 1 gennaio 2026.
L’estensione degli obblighi di rendicontazione e la previsione di standard di riferimento per l’esposizione dell’informativa di sostenibilità sembrano consolidare la tendenza che vede le tematiche Esg divenire parte integrante non solo della vita delle imprese e dei relativi stakeholder, ma anche e soprattutto delle decisioni di investimento. Presto tutte le principali società saranno tenute a esporre informazioni comparabili in merito alle questioni di sostenibilità e all’incidenza di queste sul proprio modello di business, con tutto quello che ne discende in termini di appetibilità e competitività.
Sembra, pertanto, ragionevole presumere che questi dati svolgeranno un ruolo di sempre maggiore rilevanza nella valutazione delle imprese da parte degli investitori e degli stakeholder e che la più ampia diffusione dell’informativa sulle questioni di sostenibilità contribuirà ad aumentare la sensibilità degli operatori nella rilevazione, tra l'altro, di pratiche di greenwashing.
Gli autori sono rispettivamente partner e lawyer di Dla Piper
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