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La competenza per l’assistenza al debitore nella procedura è assegnata a un apposito organismo di composizione della crisi, costituito presso ciascuna camera di commercio. L’organismo nomina un collegio di tre esperti: uno designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale; uno dalla camera di commercio; uno da associazioni di categoriaVai alla prossima scheda
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