Norme e Tributi
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Aziende con fondi bilaterali: l’opportunità delle uscite con la staffetta generazionale

di Mauro Marrucci

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Formazione. La ratio della staffetta è anche il trasferimento delle conoscenze ai neoassunti (Adobe Stock)

Formazione. La ratio della staffetta è anche il trasferimento delle conoscenze ai neoassunti (Adobe Stock)

Per ogni lavoratore a tre anni dalla pensione che si ritira va assunto un under 35. I chiarimenti sono stati forniti nella circolare n. 1 del 17 gennaio 2023

16 febbraio 2023
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3' di lettura

Per ogni lavoratore “anziano” (distante fino a tre anni dalla pensione di vecchiaia o anticipata), che cessa il rapporto di lavoro, le aziende devono inserire un giovane under 35, con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato. È questo in sostanza il meccanismo della staffetta generazionale nelle aziende coperte dai Fondi di solidarietà , sulla quale il ministero del lavoro ha fornito i chiarimenti nella circolare 1 del 17 gennaio 2023.

I Fondi coinvolti sono quelli disciplinati dall’articolo 26 del Dlgs 148/2015 e l’obiettivo è l’avvicendamento tra lavoratori anziani e lavoratori giovani. Si tratta di una opzione tratteggiata normativamente dalla nuova lettera c-bis), inserita nell’articolo 26, comma 9, del Dlgs 148/2015, ad opera dell’articolo articolo 12-ter del Dl 21/2022, convertito dalla legge 51/2022.

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Tra le prestazioni facoltative demandate ai Fondi di solidarietà bilaterali è così stata introdotta quella di «assicurare, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni». Gli oneri e le minori entrate relativi a tale prestazione, secondo quanto previsto da un’integrazione all’articolo 33, comma 3, secondo periodo, dello stesso Dlgs 148/2015, sono finanziati con un contributo straordinario a carico esclusivo del datore di lavoro, di importo corrispondente al fabbisogno di copertura degli oneri finanziari e delle minori entrate relative a questa nuova tipologia di prestazione.

Restano esclusi da questa soluzione i Fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all’articolo 27 del Dlgs 148/2015 (settori dell’artigianato e della somministrazione di lavoro) mentre ne resterebbero coinvolti i Fondi territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e di Bolzano per il rinvio dell’articolo 40 all’articolo 26 del Dlgs 148/2015.

Quando va assunto il giovane

Il ministero del Lavoro ha spiegato che il riferimento alla contestualità dell’assunzione presso lo stesso datore di lavoro di dipendenti di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni deve essere intesa nel senso della sua contemporaneità rispetto alla cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore prossimo alla pensione, sia riguardo alla tempistica, sia ai termini quantitativi.

Pertanto, alla cessazione del rapporto di lavoro di un soggetto prossimo al pensionamento, cui fanno capo i requisiti previsti dall’articolo 26, comma 9, lettera c-bis, deve corrispondere una nuova assunzione di un dipendente di età non superiore a 35 anni in sostituzione del lavoratore che cessa il rapporto di lavoro, per un periodo non inferiore a tre anni.

L’assunzione del giovane lavoratore dovrà avvenire con contratto a tempo indeterminato. È ammesso anche il contratto di apprendistato ma, in questo caso, si dovrà tenere conto dei limiti di età, a seconda della tipologia utilizzata (ad esempio fra 18 e 29 anni nel caso dell’apprendistato professionalizzante).

Il passaggio al part-time

Secondo il ministero, è conforme al dettato normativo anche il turnover articolato dei lavoratori tramite contratti a tempo parziale (si veda anche Il Sole 24 Ore del 19 gennaio). In questo senso è ammissibile la previsione della volontaria riduzione dell’orario di lavoro di alcuni dipendenti ai quali manchino non più di 36 mesi al raggiungimento della pensione di vecchiaia o anticipata e la contestuale assunzione, anche part-time, di giovani under 35 per non meno di tre anni. In tale caso rimarrebbero infatti garantite le condizioni necessarie alla staffetta generazionale, ovvero l’assunzione del giovane lavoratore e la tutela previdenziale di quello prossimo al pensionamento, favorendo anche la transizione delle conoscenze ai neoassunti.

La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dovrà essere il frutto di un atto scritto con il lavoratore prossimo alla pensione, contenente la disciplina applicabile al rapporto di lavoro “trasformato”, in base all’articolo 8, comma 2, del Dlgs 81/2015. La retribuzione e la relativa contribuzione del lavoratore che compie tale scelta sono riparametrati al nuovo orario di lavoro e la contribuzione venuta a mancare trova copertura nell’ambito della nuova prestazione dei Fondi.

La modulazione della staffetta generazionale in questo caso dovrà inoltre osservare le eventuali altre condizioni applicate al rapporto di lavoro a tempo parziale dal Ccnl o da quello aziendale concretamente applicato.

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