di Giuseppe Latour e Giovanni Parente
Sportello superbonus: il decreto legge e i conti pubblici
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Con la pubblicazione dei modelli di dichiarazioni dei redditi 2023 (per l’anno 2022) comincia la caccia ai documenti necessari ad attestare le spese effettuate lo scorso anno. Non fa eccezione il bonus mobili ed elettrodomestici, che consiste in una detrazione decennale del 50% delle spese sostenute, ma a condizione che sia stato avviato sull’unità immobiliare interessata un intervento edilizio agevolato con il bonus ristrutturazioni ordinario anch’esso al 50 per cento. A differenza di quest’ultimo, non è necessaria la fattura e il bonifico parlante ma bisogna comunque fare molta attenzione per gli acquisti documentati con scontrino.
Ripartiamo dalle Faq allegate all’ultimo aggiornamento della guida al bonus mobili delle Entrate. Nel caso, infatti, dell’acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati all’agevolazione, l’Agenzia chiarisce che «per la detrazione, lo scontrino che riporta il codice fiscale dell'acquirente e indica natura, qualità e quantità dei beni acquistati, equivale alla fattura».
Ma cosa succede se manca il codice fiscale? In questa ipotesi, le Entrate precisano che, in caso di acquisto tramite carta, «la detrazione è comunque ammessa se in esso è indicata natura, qualità e quantità dei beni acquistati e se esso è riconducibile al contribuente titolare della carta in base alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora)».
Il chiarimento, dunque, è direttamente collegato con la modalità di pagamento sempre tracciabile richiesta per accedere all’agevolazione. Già, perché anche se non è necessario il bonifico “parlante” come per i bonus edilizi maggiori, la modalità di liquidazione della spesa è ammessa comunque con strumenti che garantiscano la tracciabilità e quindi siano alternativi al contante.
In questa specifica ipotesi, proprio la guida delle Entrate spiega che «per avere la detrazione sugli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici occorre effettuare i pagamenti con bonifico o carta di debito o credito» mentre «non è consentito» pagare con «assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. Se il pagamento è disposto con bonifico, non è necessario utilizzare quello (soggetto a ritenuta) appositamente predisposto da banche e Poste Spa per le spese di ristrutturazione edilizia».
Per l’Agenzia, inoltre, la detrazione è ammessa anche se i beni sono acquistati con un finanziamento a rate, a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le stesse modalità prima indicate e il contribuente abbia una copia della ricevuta del pagamento. Quindi «l'anno di sostenimento della spesa sarà quello di effettuazione del pagamento da parte della finanziaria». Inoltre, sottolineano sempre le Entrate nella guida, «stesse modalità devono essere osservate per il pagamento delle spese di trasporto e montaggio dei beni».
Giuseppe Latour
Redattore
Giovanni Parente
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