Norme e Tributi
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Non risarcisce le figlie adolescenti il padre che si allontana perché non le capisce

di Patrizia Maciocchi

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(mrmohock - stock.adobe.com)

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Alla base del distacco nessuna intenzione di non vedere più le figlie solo la difficoltà di relazione e le divergenze accentuate dall’età delle ragazze

23 marzo 2023
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2' di lettura

Non deve risarcire le figlie il padre, divorziato, che si allontana per le differenze di carattere accentuate dall’età adolescenziale delle minori, se l’intenzione non è mai stata di non vederle più.

La Cassazione ha così respinto il ricorso della madre di due ragazze - di 12 e 13 anni, con lei conviventi ma in affidamento congiunto con il padre - che chiedeva un risarcimento in loro favore, perché danneggiate dalla decisione del padre di diradare la sua presenza.

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Ad avviso della ricorrente andava applicato l’articolo 709 del Codice di rito civile, che sanziona «le condotte inadempienti agli obblighi imposti in sede di separazione in relazione all’esercizio della responsabilità genitoriale».

La donna aveva fissato anche il costo della sanzione in 150mila euro. A questa richiesta aveva aggiunto, visto che il padre in “fuga” era un facoltoso notaio, la richiesta di un assegno per sè di 8mila euro e 6mila di mantenimento per le figlie. A questo andava aggiunto uno stipendio di 1200 euro per la colf e 600 euro per retribuire la persona che accompagnava a scuola le ragazze. Più le spese straordinarie per le minori. Per la donna però la sentenza si traduce in una débacle.

La difficoltà di relazione

Il risarcimento in favore delle minori è escluso perché «nella condotta rappresentata non sono ravvisabili inadempienze inquadrabili come comportamenti volontari di allontanamento del padre nei confronti delle figlie al fine di danneggiarle o di pregiudicarne l’interesse, quanto, piuttosto, difficoltà relazionali dovute a differenze caratteriali, acuite dall’età adolescenziale delle figlie».

Quanto all’assegno di divorzio nulla è dovuto. Anzi la ex deve restituire quanto le era stato assegnato in sede di separazione senza che ci fossero i presupposti, come stabilito dalla sentenza delle Sezioni unite 32914/2022.

Non basta infatti per il diritto all’assegno la differenza di reddito tra i due: la signora poteva contare su un’entrata di circa 8mila euro a fronte degli oltre 21mila dell’ex marito. Le possibilità economiche della donna erano, infatti, tali da far escludere un assegno assistenziale.

E mancavano le prove di sacrifici professionali fatti in nome della famiglia, utili a far scattare l’assegno compensativo o perequativo. Nulla da fare anche per lo stipendio della collaboratrice domestica e dell’accompagnatore delle ragazze.

Onori che l’ex marito si era addossato in sede di separazione, che erano venuti meno con il divorzio. Resta ovviamente il mantenimento per le figlie. Mezzi che il padre non aveva mai fatto mancare né era mai venuto meno ai suoi doveri di padre.

Per i giudici non c’era nessuna intenzione da parte dell’uomo di allontanare le figlie da sé. Solo una difficoltà momentanea ad entrare in sintonia con le due adolescenti. Difficoltà di relazione che avevano portato ad un distacco, ma non ad un’interruzione totale dei rapporti come affermato dalla madre.

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