di Eugenia Parisi
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Il titolare di una pasticceria ha chiesto il risarcimento dei danni perché, per quasi due anni, un ponteggio sulla facciata condominiale aveva impedito la visibilità del locale e delle vetrine: il contenzioso è stato definito a suo favore dalla sentenza del Tribunale di Milano 5904/21.
Per il condominio, l’esercente non avrebbe potuto agire in giudizio in quanto locatore dell’immobile; sul punto, però, se è vero che eventuali ostacoli al pieno godimento dell’oggetto della locazione possono incidere sul rapporto contrattuale tra locatore e conduttore e legittimare quest’ultimo alla richiesta di riduzione del canone o al risarcimento del danno, è anche vero che ciò non impedisce che il conduttore possa agire contro il terzo che gli abbia, con condotta illecita, procurato un danno e gli impedisca appieno di godere del bene. Del resto, lo stesso articolo 1585 comma 2 del Codice civile consente al conduttore di agire in nome proprio contro i terzi in reazione alle molestie di fatto (Cassazione 25219/2015).
Il condominio aveva installato, in via di urgenza a causa dell’improvvisa caduta di detriti dalla facciata esterna, un ponteggio, così riducendo significativamente la visibilità delle vetrine e del negozio dell’attore. I lavori, però, erano iniziati soltanto un anno dopo a causa di una controversia con la ditta appaltatrice, per concludersi definitivamente l’anno ancora successivo; di conseguenza, il ponteggio era stato mantenuto senza che alcuna opera edile venisse effettuata. Tale condotta aveva provocato all’attore un danno ingiusto al diritto di esercitare con profitto la propria attività e di godere appieno dell’immobile locato poiché il mantenimento del ponteggio per circa 13 mesi senza l’esecuzione di alcuna opera era condotta non giustificata e contrastante con le ragioni di urgenza dell’intervento edile.
Pertanto non poteva andare esente da responsabilità il condominio per l’insorgenza di una controversia con l’impresa appaltatrice che avrebbe ritardato l’esecuzione dei lavori; al contrario, ben avrebbe potuto, a maggior ragione trattandosi di lavori urgenti, affidarne l’esecuzione ad altro soggetto. La decisione di non avviare in tempi ragionevoli i lavori edili si configurava come scelta contraria all’ordinaria diligenza esigibile da un condominio nell’eseguire l’attività di manutenzione delle cose comuni e nel contenere i disagi per condòmini e inquilini dello stabile; pertanto, dei connessi danni-conseguenza patiti dall’attore, il condominio è stato condannato a rispondere, ai sensi dell’articolo 2043 del Codice civile.
P.I. 00777910159 Dati societari
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