Norme e Tributi
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Norme e Tributi

Animali da compagnia, l’acquisto è regolato dal Codice del consumo

di Maurizio Di Rocco

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La norma: il venditore risponde per “difetto di conformità” entro due anni, mentre il consumatore avrà due mesi di tempo per invocare la garanzia

17 luglio 2023
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6' di lettura

Vorrei acquistare un cucciolo di cane presso un negozio di animali. Un amico mi ha detto che valgono le stesse regole che si applicano per l'acquisto di un elettrodomestico, ma mi sembra impossibile considerando che si tratta comunque di un essere vivente.

Per quanto possa sembrare strano e, sotto certi aspetti, discutibile, la vendita degli animali da compagnia, effettuata da un venditore professionista verso un consumatore, dev'essere inquadrata nell'ambito della vendita dei beni di consumo, disciplinata dal relativo Codice (Dlgs 206/2005).Ciò implica che, ai sensi dell'articolo 128 e seguenti del suddetto Codice, il venditore sarà responsabile per qualsiasi “difetto di conformità” che si manifesti entro due anni dalla consegna del “bene”, mentre il consumatore avrà due mesi di tempo dalla scoperta di eventuali difetti per poter invocare la relativa garanzia, senza alcun ulteriore onere probatorio qualora gli stessi difetti si siano manifestati entro sei mesi dalla consegna.
Coniugando, in particolare, l'articolo 129 alla vendita degli animali da compagnia, va detto che, per essere “conforme” al contratto di vendita, il bene, ovvero l'animale, dovrebbe corrispondere alla descrizione e alla qualità indicate dal contratto o comunque rilevabili da un esemplare “campione” che il venditore abbia presentato al consumatore prima dell'acquisto; nonché possedere le qualità e altre caratteristiche ordinariamente presenti in un bene del medesimo tipo che il consumatore possa ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della sua natura e delle dichiarazioni rese dallo stesso venditore.Inoltre, sempre in base alla norma summenzionata, l'animale dovrebbe essere idoneo all'utilizzo particolare voluto dal consumatore e da questi reso noto e accettato dal venditore, nonché agli altri scopi per i quali si impiegano di norma beni dello stesso tipo.
Va da sé che, applicando il Codice del Consumo, ci si troverà a fare i conti anche con i possibili rimedi a disposizione del consumatore per il caso in cui si manifesti un difetto di conformità nell'animale acquistato: a norma dell'articolo 135-bis e seguenti, invero, oltre ad ottenere “il ripristino” della conformità del bene o la sua sostituzione, l'acquirente avrà diritto di ottenere, in alternativa, la riduzione proporzionale del prezzo oppure la sua integrale restituzione, previa risoluzione del contratto, nei termini e nei modi previsti dalla legge.Seppure sia evidente che le regole sopra richiamate mal si attagliano alla particolare natura di “esseri viventi” dei nostri amici animali, è ineludibile il fatto che, secondo i principi vigenti nel nostro ordinamento (in particolare l'articolo 810 del Codice civile) gli animali, nel loro insieme, rientrano nel concetto più generale di “beni”, intesi come “cose che possono formare oggetto di diritti”, e, come tali, possono quindi essere oggetto di compravendita. Lo stesso Codice civile, del resto, all'articolo 1496, disciplina specificamente la compravendita di animali, stabilendo che nella vendita degli stessi la garanzia per i vizi è regolata dalle leggi speciali (tra cui può essere fatto rientrare, in senso lato, anche il Codice del consumo), o dagli usi locali, oppure, in via residuale, dalle norme generali del contratto di vendita (articolo 1470 e seguenti). Un cambiamento radicale di prospettiva si potrà avere qualora passasse il disegno di legge, attualmente fermo in Parlamento, che prevede l'istituzione di un vero e proprio codice per la tutela degli animali d'affezione, con il riconoscimento, in capo ad essi, dello status di “esseri senzienti” e, quindi, con l'introduzione di norme più rispettose della loro natura anche in caso di compravendita, sulla scia di quanto già avvenuto in tema di divieto di uccisione e maltrattamento, sanzionati dagli articoli 544 bis e ter del Codice penale.

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Il condominio non può vietare di possedere animali

Avrei intenzione di detenere un animale da compagnia, ma temo che gli altri condomini possano avere da ridire, perché il regolamento condominiale non lo consente. Che fare?
Sulla questione è intervenuto il legislatore con la normativa di riforma del condominio (legge 220 del 2012), che, tra le altre novità, ha modificato l'articolo 1138 del Cc: nessun regolamento condominiale può più vietare a un condomino di possedere o detenere animali domestici. Ciò detto, andranno comunque rispettate le altre regole sulla convivenza condominiale, come quelle che disciplinano il benessere degli animali e/o la salute pubblica. Il proprietario potrebbe essere costretto ad allontanare l'animale se questo arrechi un disturbo oggettivamente “insopportabile” agli altri condomini, o quando risulti pericoloso per la salute e l'incolumità pubblica. Alcuni animali, poi, non potranno essere comunque detenuti perché appartenenti a specie protette o in via di estinzione.

Cautela nell'acquisto online: cattive sorprese in agguato

Ho letto su internet un annuncio per la vendita di alcuni animali da compagnia. Questo tipo di vendita è legittima?
Nonostante la vendita di animali da compagnia sul web sia del tutto legale, bisogna stare molto attenti a questo tipo di annunci, perché possono nascondere un'attività organizzata diretta al traffico illecito di animali, che il nostro ordinamento considera un vero e proprio reato e punisce duramente, grazie alla legge n. 201 del 2010. La norma, in particolare, oltre a punire il venditore ed il trasportatore, punisce anche chi riceve l'animale, prevedendo delle specifiche aggravanti per il caso in cui si tratti di animali protetti o di cuccioli di età inferiore a dodici settimane oppure provenienti da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria. In ogni caso, in forza del Dlgs 135/2022, ogni annuncio di vendita a distanza di animali dovrà per obbligo riportare diverse informazioni minime sul venditore (nominativo, sede, contatti, ecc.), nonché l'identificativo dell'animale o della fattrice e la vendita dovrà essere accompagnata da una certificazione medico veterinaria attestante le condizioni sanitarie dell'animale.

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Chi gestisce la pensione è responsabile della custodia

Sarò costretto a lasciare il mio cane presso una “pensione”. Se dovesse subire delle lesioni o ammalarsi, che tutela avrei?
Partendo dal presupposto che gli animali possono considerarsi, almeno giuridicamente, come dei beni mobili, la collocazione degli stessi presso dei “pensionati” può essere ricondotta al contratto di deposito, di cui all’articolo 1766 del Cc. A norma del successivo articolo 1177, l'obbligo di conservare la cosa depositata, in questo caso l'animale, include anche l'obbligo di custodirla, sicché il depositario dovrà porre in essere tutti gli sforzi e le attività necessarie per proteggere adeguatamente il bene. Fatte salve diverse clausole contrattuali, egli potrà esimersi da responsabilità solo ove dimostri che il danneggiamento o deterioramento del bene, sia dovuto a cause esterne e imprevedibili oppure alla natura stessa del bene.

A differenza del gatto, il cane va sempre iscritto all'Anagrafe

Recentemente sia la mia cagnolina che la mia gattina hanno avuto dei cuccioli che vorrei mettere in vendita. Posso farlo anche se non sono un venditore professionale?
In base all'attuale normativa, chiunque cede, a qualsiasi titolo, un cane, sia esso adulto o cucciolo, deve comunicarne la cessione al Servizio Veterinario dove l'animale risulta registrato, nel termine di 30 giorni dalla vendita. È vietata la cessione di cani non identificati e non registrati presso l'Anagrafe canina e non in regola con le certificazioni sanitarie richieste dallo stesso servizio veterinario. Per i gatti la questione è diversa perché l'iscrizione all'Anagrafe felina non è obbligatoria, al pari di quanto avviene per gli altri animali da compagnia, come furetti o conigli, i quali ultimi, semmai, andrebbero registrati, su base comunque volontaria, nell'apposita banca dati realizzata dall'«Associazione animali esotici».

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Commercio illegale: punito anche l'incauto compratore

Avrei l'occasione di acquistare un furetto attraverso dei contatti con un negoziante che, però, non ne garantisce la provenienza lecita. Come compratore rischio qualcosa?
Fermo restando che ciascuno di noi avrebbe il dovere di non concorrere ad alimentare il commercio illegale di animali, basti dire che, a norma dell'articolo 648 del Cp, la legge punisce con reclusione da due ad otto anni e con multa da 516 a 10.329 euro, chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve o occulta denaro o beni provenienti da un fatto illecito compiuto da altri, o comunque si intromette per favorirne l'acquisto, la ricezione o l'occultamento. Quand'anche non sia configurabile il suddetto reato di “ricettazione”, lo stesso Cp, al successivo articolo 712, punisce comunque per “incauto acquisto” chi, senza averne prima accertato la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo beni che per la loro qualità ovvero per l'entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da un reato. La pena prevista è l'arresto fino a sei mesi o l'ammenda non inferiore a 10 euro.

Polizza per il cane pericoloso: lo stabilisce il veterinario

Ho l'occasione di comprare un cane appartenente ad una razza considerata “pericolosa”. Sono obbligato a fare l'assicurazione?
È sempre opportuno munirsi di una polizza assicurativa per i danni che i nostri amici a quattro zampe possono arrecare a terzi, a seguito dell'abolizione del registro delle razze di cane “pericolose”, avvenuta nel 2009, non vi è più un obbligo specifico di assicurazione per i cani, e ciò a prescindere dalla razza di appartenenza. A oggi, infatti, l'assicurazione di un cane è obbligatoria soltanto nel caso in cui l'esemplare venga segnalato come pericoloso dal servizio veterinario, il quale è l'ente delegato a tenere un apposito registro dei cani morsicatori e con problemi di comportamento. L'inserimento dell'animale in tale registro impone al proprietario l'obbligo di stipulare una specifica polizza di responsabilità civile per i danni contro terzi, nonché l'obbligo di adottare particolari attenzioni nella condotta e nell'addestramento del cane.

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