di Andrea Carli
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A questo punto i tifosi che hanno alzato il gomito o i buontemponi sono avvisati: se vengono sorpresi a imbrattare o rovinare una fontana, un monumento o un quadro rischiano la reclusione da 6 mesi a 3 anni e una multa da 1.500 a 10.000 euro. Chi devasta e saccheggia musei, archivi, aree archeologiche e monumenti, ma anche un bene paesaggistico può essere punito con la reclusione fino a 16 anni. Pene più severe per chi ruba o possiede illegalmente un bene d’arte, per i trafficanti, per i tombaroli di terra e di mare.
Inserire nell'ambito del codice penale un apposito titolo sui delitti contro il patrimonio culturale, in modo tale da garantire un livello più elevato di protezione e tutela al patrimonio artistico e culturale italiano, al centro negli ultimi anni di sempre più frequenti aggressioni, danneggiamenti, furti, traffici e operazioni illecite. È questo l’obiettivo della legge sui reati contro il patrimonio culturale, che ha ottenuto il via libera definitivo (e unanime) della Camera. Le nuove regole vanno nella direzione di una stretta, con pene più severe per chi danneggia i monumenti, le opere d’arte o le bellezze naturali in Italia.
Attesa da anni (ci provò tra il 2006 e il 2008 l’allora ministro della Cultura Francesco Rutelli) la legge introduce nuovi reati, tra cui quello di ’”furto di bene culturale” (per cui sono previste pene da 2 a 6 anni di carcere, da 4 a 10 se ci sono altre aggravanti) e incrementa le pene per ricettazione e riciclaggio legati all’arte, puniti rispettivamente con il carcere fino a 10 e fino a 14 anni. Ma prevede anche aggravanti per le devastazioni e saccheggi quando questi colpiscono arte, paesaggio, musei, aree archeologiche.
Tutti i delitti contro il patrimonio culturale sono aggravati (pena aumentata da un terzo alla metà) se: cagionano un danno di rilevante gravità; sono commessi nell’esercizio di un’attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria. In tal caso, inoltre, si applica la pena accessoria della interdizione da una professione o da un’arte) oltre alla pubblicazione della sentenza di condanna
Ecco, in sintesi, che cosa cambia.
È ampliato - attraverso l’inserimento dei reati di ricettazione di beni culturali, di impiego di beni culturali provenienti da delitto, di riciclaggio e di autoriciclaggio di beni culturali - il catalogo dei delitti in relazione ai quali è consentita la cosiddetta “confisca allargata”. Con l’espressione “confisca allargata” si indica la possibilità di confiscare denaro, beni o altre
utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito. Nella confisca allargata, che trova la sua origine nella lotta alla criminalità organizzata, viene meno il nesso di pertinenzialità o di continenza tra res sequestrata e reato, per aggredire invece l’intera ricchezza non giustificata ritenuta frutto dell’accumulazione illecita sulla base di una presunzione legale.
La distruzione, la dispersione, il deterioramento, il deturpamento, l’imbrattamento e l’uso illecito di beni culturali o paesaggistici sono puntiti con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da 2.500 a 15.000 euro. La pena si applica a chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende inservibili o infruibili beni culturali o paesaggistici; colui che, invece, deturpa, imbratta o fa di tali beni un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico o pregiudizievole della loro conservazione è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 1.500 a 10.000 euro.
Viene punito con reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 927 a 1.500 euro.
In questo caso scatta la reclusione da 1 a 4 anni e la multa da 516 a 1.500 euro.
Viene prevista la reclusione da 4 a 10 anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000. La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti da delitti di rapina aggravata e di estorsione. La disposizione prevede inoltre che il delitto trovi applicazione anche quando l’autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità.
Viene punito con la reclusione da 5 a 13 anni e con la multa da 6.000 a 30.000 euro.
È punito con la reclusione da 5 a 14 anni e con la multa da 6.000 a 30.000 euro. La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a 5 anni. Inoltre, la fattispecie trova applicazione anche quando l’autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità.
È punita con la reclusione da 3 a 10 anni e con la multa da 6.000 a 30.000 euro. La pena è più lieve (reclusione da 2 a 5 anni e la multa da 3.000 a 15.000 euro) se i beni culturali provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a 5 anni.
Prevista la reclusione da 6 mesi a 2 anni e la multa da 2.000 a 80.000 euro. All’alienazione è equiparata l’immissione sul mercato del bene culturale.
È punita con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 258 a 5.165 euro. Si tratta della condotta di colui che, senza aver concorso in un reato di ricettazione, impiego di bene culturale proveniente da delitto, riciclaggio o autoriciclaggio, importa dall’estero nel nostro Paese beni culturali provenienti da delitto, rinvenuti a seguito di ricerche non autorizzate o esportati da un altro Stato in violazione delle norme a tutela del patrimonio culturale.
Sono puniti con la reclusione da 10 a 16 anni.
La contraffazione di opere d’arte è punita con la reclusione da 1 a 5 anni e la multa da 3.000 a 10.000 euro. La riforma inasprisce la pena e sposta nel codice penale l’attuale delitto di contraffazione previsto dall’articolo 178 del Codice dei beni culturali.
Andrea Carli
Redattore
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