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«Urge un quadro regolamentare attendibile»

di Pierangelo Soldavini

Crypto asset: profili fiscali e di antiriciclaggio

Le voci del quinto seminario Consob-PoliMi dedicato alla Tokenization

4 febbraio 2022
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2' di lettura

Dal primo marzo l’Austria si doterà di un regime fiscale per i criptoasset, prima in Europa a varare una normativa organica relativa agli asset digitali. Il legislatore austriaco stabilisce che le criptovalute potranno essere trattate alla stregua di investimenti azionari, con un’aliquota del 27,5% sul capital gain applicata come ritenuta alla fonte. Il capital gain verrà conteggiato solo nel momento di uscita verso valute fiat, non nel caso di passaggio da una criptovaluta all’altra. Ed è previsto anche un meccanismo compensativo nel caso di perdite, cosa non rara in un mercato ad altissima volatilità.Vienna si è limitata a considerare le criptovalute alla stregua di azioni e bond, ma non si è spinta a delineare un quadro definitorio.

Di regolamentazione, sia per quanto riguarda l’aspetto fiscale che per l’antiriciclaggio, si è parlato nel penultimo webinar organizzato da Consob con il Politecnico di Milano nell’ambito di un percorso per esplorare i diversi aspetti degli asset digitali. Si tratta di aspetti fondamentali: «Emerge un senso di urgenza per definire un quadro regolamentare attendibile su entrambi i fronti: se non si sgombra il campo dalle incertezze, un mercato ordinario farebbe fatica a partire», ha affermato il commissario Consob Paolo Ciocca.

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Ci sono stati maggiori progressi sull’antiriciclaggio, soprattutto in Europa, dove sono state già adottate direttive ad hoc e ora si è definito un pacchetto complessivo che fa da riferimento per il regolamento Mica, focalizzato proprio sui criptoasset, con una concertazione internazionale per contrastare le attività criminali e terroristiche. Ma in questo ambito la difficoltà rimane legata alla non completa tracciabilità: le criptovalute possono garantire la possibilità di ricostruire le transazioni precedenti, ma questa trasparenza si scontra con la pseudonimia dei wallet digitali, che non sempre permette di risalire ai soggetti sottostanti. A oggi sui mercati europei piattaforme e intermediari in ambito cripto sono soggetti, al pari degli intermediari finanziari, all’identificazione e alle procedure di “know your customer”. Ma rimane un’area grigia molto ampia per i soggetti basati in Paesi meno regolamentati.

Quanto agli aspetti fiscali, come dimostra l’Austria, ogni Paese procede per la sua strada. In Italia l’Agenzia delle Entrate, senza entrare nel merito della natura giuridica delle criptovalute, le ha assimilate alle valute estere: se utilizzate come strumento di pagamento restano esentasse, ma se diventano investimenti allora saranno soggette al capital gain. Ma cosa succede nel caso del mining e dei guadagni connessi? Come comportarsi per l’utilizzo degli asset nelle applicazioni di finanza decentralizzata? Senza dimenticare il tema dei token, che si stanno sviluppando con il crescente successo degli Nft. Con una complessità in continua evoluzione, lo sforzo definitorio è la precondizione per non rimanere impreparati di fronte non a qualcosa che verrà, ma che c’è già.

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