di Maria Rosa Gheido
(Adobe Stock)
2' di lettura
Con la nota 30 gennaio n. 4814 il ministero dell’Istruzione e del merito ha fornito le indicazioni (e, dunque, riaperto i termini) per il pensionamento del personale scolastico che vuole sfruttare l’anticipo consentito dalla legge di Bilancio 2023. Stiamo parlando di coloro che maturano nel corso dell’anno 2023 almeno 62 anni di età e 41 di anzianità contributiva minima (per la cosiddetta “quota 103”), fermo restando che il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2023 può essere esercitato anche dopo tale data.
Per questa forma di pensionamento è stato però introdotto un limite economico per cui il trattamento pensionistico non può superare il quintuplo del trattamento pensionistico minimo che, per il 2023, è pari a 563,73 euro mensili, 7.328,62 euro annui. La pensione anticipata non è peraltro cumulabile, dal primo giorno della sua decorrenza e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5mila euro lordi annui.
Al personale del comparto scuola e Afam con rapporto di lavoro a tempo indeterminato si applicano le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 449/1997; pertanto questo personale può presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2023 con effetti dall’inizio, rispettivamente, dell’anno scolastico o accademico.
Per l’anno 2023 è confermata la possibilità di pensionamento anticipato con la cosiddetta ”opzione donna”, ma sono cambiati i requisiti per l’accesso. Possono fruirne le lavoratrici che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2022 un+’anzianità contributiva di almeno 35 anni, abbiano un’età anagrafica di almeno 60 anni (ridotta di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di due anni) e che assistano da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado con handicap grave oppure siano esse stesse affette da una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%.
Valgono per l’anno 2023 anche le disposizioni relative all’Ape Sociale che consentono ai lavoratori che svolgono attività “gravose” e che hanno particolari requisiti di età e contribuzione, di fruire di un particolare scivolo retributivo che funge da trattamento pensionistico anticipato. Devono osservare il termine del 28 febbraio 2023 anche i dirigenti scolastici per la presentazione delle domande di dimissioni volontarie e di accesso ai trattamenti pensionistici.
Per visualizzare questo contenutoapri la pagina su ilsole24ore.com
Maria Rosa Gheido
P.I. 00777910159 Dati societari
© Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati
Per la tua pubblicità sul sito: 24 Ore System
Informativa sui cookie Privacy policy