di Maurizio Caprino
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Alle complicazioni causate dalla responsabilità diretta del cliente del noleggio a lungo termine sul bollo auto, si aggiunge ciò che può apparire un aggravio di costi: visto che di fatto è sempre il noleggiatore a pagare, la fattura che riguarda il servizio di pagamento comprende anche l’Iva, con l’aliquota ordinaria del 22 per cento.
Tutto nasce dal comma 2-bis, introdotto nell’articolo 7 della legge 99/2009 dal Dl 124/2019. È la norma che ha trasferito al cliente la responsabilità del bollo, prima pacificamente del noleggiatore in quanto proprietario del veicolo. Ma c’è un’importante eccezione: l’operatore può effettuare un versamento cumulativo per i suoi clienti, nel caso in cui la responsabilità resti a lui.
Nel pagamento cumulativo è configurabile un servizio a parte reso al cliente: il noleggiatore non fa altro che ribaltargli il costo del tributo, per non intaccare il proprio margine di guadagno. Teoricamente potrebbe anche lasciare invariato il canone, a scapito del margine.
L’importo del tributo non sarebbe assoggettabile a Iva se si potesse classificare come anticipazione effettuata dal noleggiatore per conto del cliente, rientrando nell’articolo 15, comma 1, n. 3 del Dpr 633/1972.
Ma sarebbe da ritenere un’anticipazione solo se la responsabilità fosse del cliente, cosa che nel versamento cumulativo non accade. Di qui la tassabilità ai fini Iva.
D’altra parte, anche prima la situazione era analoga. Il bollo era tra i costi che componevano il canone mensile, anch’esso con Iva.
Maurizio Caprino
vicecaposervizio
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