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È riconosciuta la possibilità alle pubbliche amministrazioni di conferire a soggetti estranei ai ruoli dell'amministrazione incarichi dirigenziali generali e non generali nel limite del 12 per cento delle rispettive dotazioni organiche. Tale deroga ai limiti delle quote previsti dal TU in materia di impiego pubblico si applica solo per la copertura di posti delle articolazioni che rivestono la qualifica di soggetti attuatori del Pnrr e fino al 31 dicembre 2026.
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