Norme e Tributi
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Un’infrazione stradale non può precludere la nuova cittadinanza

di Marina Castellaneta

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(Corgarashu - stock.adobe.com)

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Paletti agli Stati che negano lo status a chi commette illeciti solo amministrativi

8 marzo 2022
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2' di lettura

La violazione di norme stradali che portano a sanzioni amministrativa non può incidere sulla cittadinanza dell’Ue. Se un cittadino di uno Stato membro rinuncia alla propria cittadinanza per ottenere quella del Paese Ue in cui si è trasferito non può, dopo avere avviato le procedure di naturalizzazione, essere esposto alla perdita del suo status fondamentale di cittadino dell’Unione per la sola commissione di infrazioni stradali. Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue, con la sentenza depositata il 18 gennaio nella causa C-118/20.

La vicenda riguardava un cittadino estone che si era trasferito in Austria e aveva chiesto la cittadinanza austriaca. Su richiesta delle autorità amministrative, l’uomo aveva rinunciato alla cittadinanza estone, divenendo apolide in attesa della nazionalità austriaca. Ma, a causa di alcuni illeciti amministrativi legati alla circolazione stradale, la sua domanda era stata poi respinta. La Corte amministrativa austriaca, prima di pronunciarsi, ha chiesto l’intervento di Lussemburgo.

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La Corte Ue, chiarito che gli Stati hanno competenza esclusiva sulle regole di attribuzione della cittadinanza, anche per proteggere il particolare regime di solidarietà e lealtà che li lega ai propri cittadini, ha precisato che, però, se uno Stato chiede al cittadino di un altro Paese di rinunciare alla propria cittadinanza e continuare a godere dello status di cittadino Ue, interviene in una questione che rientra nel diritto Ue.

Le autorità austriache avevano garantito l’attribuzione della cittadinanza dopo la rinuncia a quella estone ma lo avevano privato della possibilità di ottenere la nazionalità austriaca, privandolo dello status di cittadino Ue.

Gli eurogiudici riconoscono che uno Stato può revocare la garanzia se il richiedente mette in atto comportamenti in grado di costituire minaccia a ordine e sicurezza pubblica. Ma lo Stato deve valutare le conseguenze sulla persona e i suoi familiari e la proporzionalità della misura rispetto alla situazione del richiedente.

Per valutare la proporzionalità va tenuto conto della gravità dell’illecito commesso e della possibilità di recuperare la propria cittadinanza di origine. Proprio sugli illeciti legati alla tutela della sicurezza stradale, la Corte ha escluso che il cittadino estone rappresentasse una «minaccia reale, attuale e sufficientemente grave» per la società, anche se gli atti compiuti erano pregiudizievoli per la sicurezza stradale. Esclusa, così, la revoca della naturalizzazione.

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