Norme e Tributi
Pubblicità

Norme e Tributi

Sanzione accessoria discrezionale con meno oneri di motivazione

di Guido Camera

Immagine non disponibile
(Adobe Stock)

(Adobe Stock)

La Cassazione allenta i vincoli posti al giudice da Consulta e Sezioni unite

13 settembre 2021
Pubblicità

2' di lettura

Nei reati stradali contro la persona, il limite di legge ai poteri negoziali di accusa e difesa sulle sanzioni amministrative accessorie sulla patente, in caso di patteggiamento, disincentiva questo rito alternativo. Anche dopo la sentenza 88/2019 della Consulta - che ha dichiarato illegittima la revoca automatica per lesioni stradali gravi o gravissime, nonché omicidio stradale, se non c’è guida con alcol e droghe – la scelta è rimasta prerogativa discrezionale del giudice. Un’alea significativa, con ricadute afflittive sulla vita personale e lavorativa. Così, con la sentenza 21369/2020, le Sezioni unite della Cassazione hanno stabilito che l’imputato può fare ricorso per Cassazione, in caso di patteggiamento, sulla sanzione accessoria relativa alla patente e che, in caso di sospensione, è consentita la motivazione implicita solo quando il giudice si attesta sul minimo edittale, o se ne discosta di poco, o sia molto più vicina al minimo che al massimo.

Ma con la sentenza 27476/2021, depositata il 16 luglio, la Cassazione ha mitigato il principio. Il ricorrente aveva patteggiato sei mesi di reclusione per omicidio stradale - ben sotto il minimo edittale di due anni - visto che gli erano state riconosciute sia l’attenuante speciale del concorso di cause (articolo 589-bis, comma 7 del Codice penale) sia quella del risarcimento del danno. Il giudice, nel ratificare il patteggiamento, aveva comminato la sospensione della patente per due anni, cioè la graduazione media. Di qui il ricorso dell’imputato, che censurava l’assenza di giustificazione sul fatto che la sanzione accessoria non era stata comminata in modo proporzionale a quella principale.

Pubblicità

La Corte ha respinto il ricorso, ritenendo che il giudice abbia un onere motivazionale rafforzato solo quando opta per la sanzione più severa, potendo utilizzare in tutti gli altri casi – dunque non solo se si attesta sul minimo edittale, o se ne discosta di poco - la motivazione implicita, mediante un generico richiamo «alle circostanze del fatto» e/o alla «gravità della condotta».

Una conclusione che non convince: in assenza di una norma che estenda alle sanzioni amministrative accessorie l’accordo delle parti in caso di patteggiamento – che lo renderebbe davvero un rito processuale di favore - la soluzione preferibile appare quella di agevolare l’irrogazione della sospensione della patente per un tempo proporzionato alla pena principale, così da garantire prevedibilità dell’esito e ragionevolezza del trattamento sanzionatorio.

Riproduzione riservata ©
Pubblicità
Visualizza su ilsole24ore.com

P.I. 00777910159   Dati societari
© Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati
Per la tua pubblicità sul sito: 24 Ore System
Informativa sui cookie  Privacy policy