di Luigi Lovecchio
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Le nuove istanze di dilazione non devono necessariamente riguardare la totalità dei carichi affidati all’agente della riscossione ma possono avere ad oggetto, separatamente, le singole partite a ruolo. Pertanto, la decadenza da uno dei piani di rientro non pregiudica né la conservazione degli altri né la possibilità di chiedere una nuova rateazione per carichi diversi da quelli decaduti. Il limite di debito, sempre riferito a ciascuna istanza, al di sotto del quale non occorre dimostrare lo stato di difficoltà del debitore è raddoppiato, da 60mila a 120mila euro.
La causa di decadenza dal piano, inoltre, passa da 5 a 8 rate non pagate. Nel contempo, chi decade dalla rateazione non può in alcun caso dilazionare nuovamente il debito scaduto. Queste le novità dell’articolo 15-bis introdotto nel decreto Aiuti (Dl 50/222) dalla legge di conversione 91/2022 pubblicata ieri sulla «Gazzetta Ufficiale», e in vigore da oggi.
La prima modifica riguarda la possibilità di parcellizzare il debito da rateizzare. Allo stato attuale, quando il debitore presenta domanda di dilazione, l’agente della riscossione verifica il totale del debito a ruolo e predispone il piano di rientro per l’intera somma. Non è ammessa, in linea di principio, la possibilità di dilazionare solo alcuni dei carichi scaduti. Ugualmente, in presenza di una dilazione pregressa decaduta, se il debitore riceve una nuova cartella di pagamento e ne richiede la rateazione, lo stesso si vede rigettare la domanda, a meno che non provveda al saldo di tutto lo scaduto.
Con la modifica, si mira invece a consentire la proposizione di istanze autonome, riferite a ciascun carico o partita di ruolo. Così, ad esempio, il limite di debito al di sotto del quale il debitore è libero di scegliere la durata del piano, senza dover allegare nulla, è previsto che sia raddoppiato a 120mila euro. Ebbene, questo nuovo tetto deve essere confrontato con ciascuna istanza, senza dover necessariamente sommare la totalità dei carichi affidati. Considerazioni analoghe valgono a proposito della nuova condizione di decadenza, che è elevata da 5 a 8 rate non pagate. È infatti precisato che il venir meno del beneficio del termine per uno dei piani di rientro non impedisce di chiedere la rateazione per partite diverse da quelle decadute. Nel contempo si prevede, però, che una volta decaduti da una dilazione, il debito residuo non possa mai più essere rateizzato.
Le nuove regole si applicheranno solo a partire dalle istanze presentate da domani (in pratica da lunedì). Per raccordare il passaggio tra vecchia e nuova disciplina, si prevede che, con riferimento alle istanze già presentate, resti fermo il principio secondo cui, in caso di decadenza dalla rateazione, è sempre possibile dilazionare nuovamente il debito se si pagano integralmente le quote scadute. In tale eventualità, la nuova istanza sarà gestita con le clausole sopra illustrate.
Luigi Lovecchio
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