Norme e Tributi
Pubblicità

Norme e Tributi

Sentenza sul cognome, la Consulta: presto una legge per evitare l’effetto moltiplicatore

di Patrizia Maciocchi

I nodi del doppio cognome, una legge dovra' risolverli

Il cognome dato ad un figlio sia vincolante per gli altri della stessa coppia. La Corte costituzionale deposita la motivazioni della pronuncia di incostituzionalità della norma sull’attribuzione in automatico del cognome paterno. La sentenza forse già domani in Gazzetta

31 maggio 2022
Pubblicità

3' di lettura

L’automatica attribuzione del solo cognome paterno si traduce nell’invisibilità della madre. E «reca il sigillo di una disuguaglianza fra i genitori che si riverbera e si imprime sull’identità del figlio, così determinando la contestuale violazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione». Con queste motivazioni, contenute nella sentenza 131 (Redattrice la giudice Emanuela Navarretta), la Consulta manda in soffitta l’articolo 262 primo comma del Codice civile. Una norma censurata «nella parte in cui prevede, con riguardo all’ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto». Un’illegittimità estesa anche alle norme sull'attribuzione del cognome al figlio nato nel matrimonio e al figlio adottato.

L’unità della famiglia all’insegna della parità

Pubblicità

I giudici delle leggi - nella decisione anticipata da un comunicato stampa il 27 aprile scorso - sottolineano come l’automatismo bocciato non trovi alcuna giustificazione nè nell’articolo 3 della Carta, sul quale si fonda il rapporto tra genitori uniti nel perseguire l’interesse dei figli, nè nel coordinamento tra principio di uguaglianza e «finalità di salvaguardia dell’unità familiare». È, infatti proprio l’uguaglianza - precisa la Consulta - a garantire l’unità messa invece in pericolo dalla disuguaglianza. «Unità ed eguaglianza non possono coesistere se l’una nega l’altra se l’unità opera come un limite che offre un velo di apparente legittimazione a sacrifici imposti in una direzione solo unilaterale». La relatrice ricorda come la Consulta, da tempo, abbia bollato la norma sull’attribuzione del cognome come il retaggio di una concezione patriarcale della famiglia. Il riflesso di una disparità di trattamento, il lascito di una visione discriminatoria che attraverso il cognome si riverbera sull’identità di ogni individuo. Per la Consulta, questo, non è più tollerabile alla luce dell’evoluzione dell’ordinamento, all’insegna di una parità sottolineata anche dalla Corte europea dei dritti dell’Uomo.

Le nuove regole

La Corte costituzionale ha dunque stabilito che il cognome del figlio «deve comporsi con i cognomi dei genitori», nell’ordine da loro deciso, fatta salva la possibilità che, di comune accordo, i genitori attribuiscano soltanto il cognome di uno dei due. Sarebbe, infatti, in contrasto con i principi costituzionali invocati impedire «ai genitori di avvalersi, in un contesto divenuto paritario», dell’accordo per rendere un unico cognome segno identificativo della loro unione, capace di farsi interprete di interessi del figlio. Di conseguenza, l’accordo è imprescindibile per poter attribuire al figlio il cognome di uno soltanto dei genitori. In mancanza di tale accordo, devono attribuirsi i cognomi di entrambi i genitori, nell’ordine concordato. Qualora vi sia un contrasto sull’ordine di attribuzione dei cognomi, sarà necessario l’intervento del giudice, che l’ordinamento giuridico già prevede per risolvere i contrasti su scelte che riguardano i figli. Questo in attesa di altri criteri , forniti dal legislatore, al quale il giudice delle leggi fornisce comunque delle indicazioni.

Le indicazioni al legislatore

Oltre all’ennesimo invito ad intervenire in fretta per «impedire che l’attribuzione del cognome di entrambi i genitori comporti, nel succedersi delle generazioni, un meccanismo moltiplicatore che sarebbe lesivo della funzione identitaria del cognome». Nella sentenza si legge, in proposito, che proprio per la funzione svolta dal cognome, è opportuno che il genitore titolare del doppio cognome scelga quello dei due che rappresenti il suo legame genitoriale, sempre che i genitori non optino per l’attribuzione del doppio cognome di uno di loro soltanto. In secondo luogo, viene rimesso alla valutazione del legislatore «L’interesse del figlio a non vedersi attribuito – con il sacrificio di un profilo che attiene anch’esso alla sua identità familiare – un cognome diverso rispetto a quello di fratelli e sorelle». Anche al riguardo la sentenza segnala una possibile soluzione, e cioè che la scelta del cognome attribuito al primo figlio sia vincolante rispetto ai figli successivi della stessa coppia. Infine, la Corte ha precisato che tutte le norme dichiarate costituzionalmente illegittime riguardano l’attribuzione del cognome al figlio.

La pubblicazione in Gazzetta ufficiale

Per questo dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, la sentenza sarà applicabile alle ipotesi in cui l’attribuzione del cognome non sia ancora avvenuta. Eventuali richieste di modifica del cognome seguiranno la disciplina prevista a tal fine, salvo specifici interventi del legislatore.



Riproduzione riservata ©
Pubblicità
Visualizza su ilsole24ore.com

P.I. 00777910159   Dati societari
© Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati
Per la tua pubblicità sul sito: 24 Ore System
Informativa sui cookie  Privacy policy