di Enrico Bronzo
(IPP)
1' di lettura
Una avvocata era stata sanzionata dal Consiglio distrettuale di disciplina (Cdd) della Liguria per avere interloquito con un giudice di pace, senza la presenza del collega avversario e, ottenuti i provvedimenti, non li aveva né notificati né comunicati al collega avversario.
Per tale incolpazione - che ricalcava quella del procedimento penale apertosi a carico della professionista presso gli Uffici giudiziari di Torino per il reato di cui all’articolo 323 del Codice penale (abuso d’ufficio) - il Cdd aveva irrogato la sanzione dell’avvertimento.
Il Consiglio nazionale forense, con sentenza del 25 novembre 2022, accoglieva il ricorso della professionista - rigettando nel contempo quello del Consiglio dell’Ordine degli avvocati - affermando che, essendosi concluso il processo penale a carico della professionista con pronuncia di assoluzione perché il fatto non sussisteva - pronuncia irrevocabile - la formula assolutoria del giudice penale aveva un effetto vincolante in sede disciplinare.
Quindi, sanzione annullata, ma il Cnf non si era espresso in merito alle spese di giudizio.
Per questo la vicenda - su ricorso dell’avvocata assolta, è finita in Cassazione - innanzi alle sezioni unite civili - dove la sentenza del Cnf è stata cassata con sentenza della Corte di cassazione n. 19137.
Il provvedimento ha disposto il rinvio allo stesso Cnf, in diversa composizione, per deliberare sulle spese di giudizio, anche del procedimento in Cassazione.
Enrico Bronzo
vice capo servizio
P.I. 00777910159 Dati societari
© Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati
Per la tua pubblicità sul sito: 24 Ore System
Informativa sui cookie Privacy policy