di Matteo Prioschi
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Un lavoratore dipendente unito civilmente a un'altra persona può utilizzare i permessi previsti dall'articolo 33, comma 3, della legge 104/1992 o il congedo straordinario regolato dall'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 151/2001 anche per assistere parenti e affini di quest'ultimo e viceversa. Con la circolare 36/2022, Inps ha ampliato l'ambito di equiparazione tra coniugi e uniti civilmente, ma non includendo i conviventi di fatto per i quali restano valide le indicazioni fornite con la circolare 38/2017.
La circolare fa riferimento espressamente ai lavoratori del settore privato, ma le nuove disposizioni valgono in analogia anche nel settore pubblico, con la particolarità che gli interessati devono inviare le domande all'amministrazione di appartenenza e non all'istituto di previdenza.
Finora la fruizione era stata limitata all'assistenza dell'altra parte dell'unione civile in quanto la legge 76/2016, che ha istituito le unioni, non ha richiamato espressamente l'articolo 78 del Codice civile che individua il rapporto di affinità tra il coniuge e i parenti dell'altro.
L'ampliamento dei casi di fruizione di permessi e congedo è dovuto al fatto che mantenere una differenza tra coniugati e uniti civilmente potrebbe configurare una discriminazione per orientamento sessuale, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale dell'Unione europea che vieta questo tipo di discriminazioni in particolare per le condizioni di lavoro, l'occupazione e la retribuzione. A fronte di situazioni comparabili, scrive Inps nella circolare a seguito di parere del ministero del Lavoro, i benefici sarebbero riconosciuti con un raggio d'azione differente.
Quindi d'ora in avanti una persona unita civilmente può fruire dei permessi della legge 104/1992 sia per assistere l'altra persona unita, sia parenti o affini di quest'ultimo fino al terzo grado. Viceversa, i parenti possono utilizzare i permessi per assistere la persona che costituisce l'altra parte dell'unione civile, intendendosi quelle registrate nell'archivio dello stato civile. In fase di richiesta gli interessati devono dichiarare la loro condizione (coniugati, uniti civilmente, conviventi di fatto) che viene poi verificata dall'Inps.
Ragionamento analogo vale per la fruizione del congedo straordinario regolato dal Dlgs 151/2001, che quindi ora può essere riconosciuto anche qualora una persona unita civilmente debba assistere un parente o affine dell'unito (e viceversa) fino al terzo grado.
Le indicazioni aggiornate valgono per le richieste già presentato e i provvedimenti adottati che quindi verranno riesaminati purché il relativo diritto non sia già prescritto o non ci sia stata sentenza passata in giudicato.
L'estensione dei permessi per assistere i parenti non riguarda i conviventi di fatto, perché, spiega Inps, la convivenza di fatto non è un istituto giuridico. Quindi costoro continueranno a poter fruire solo dei permessi e solo per assistere il convivente
Matteo Prioschi
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