Norme e Tributi
Pubblicità

Norme e Tributi

Padre povero per scelta perché dona tutto alla figlia? Sì all’assegno sociale

di Patrizia Maciocchi

Immagine non disponibile
(Francesco Fotia / AGF)

(Francesco Fotia / AGF)

La legge per l’assegno richiede solo lo stato di bisogno e non fa cenno al fatto che l’indigenza debba essere incolpevole. Ininfluente che la figlia non versi gli alimenti al papà

13 marzo 2023
Pubblicità

2' di lettura

Ha diritto a percepire l’assegno sociale il padre che diventa povero perché sceglie di donare due immobili, potenziale fonte di reddito, alla figlia. In base alla legge, infatti, il solo presupposto per accedere al sostegno economico è lo stato di bisogno senza che si faccia cenno al fatto che questo debba essere incolpevole. La Cassazione ha così accolto il ricorso di un padre contro l’Inps. La Corte d’Appello aveva dato ragione all’istituto di previdenza, e respinto la domanda dell’uomo, considerando la sua “povertà” una conseguenza immediata e diretta della scelta di donare alla figlia entrambi gli immobili di cui era proprietario. In più mancava anche la prova dell’impossibilità per la figlia di garantire un sostentamento al generoso padre.

L’obbligo della figlia di versare gli alimenti

Pubblicità

I giudici territoriali avevano premesso che, «malgrado in generale siano irrilevanti le ragioni per le quali il richiedente versi in stato bisogno, assumerebbe invece rilievo decisivo, ai fini del diritto all’assegno, che lo stato di bisogno non sia conseguenza immediata e diretta dell’ingiustificata rinuncia ad un diritto». Mentre nel caso esaminato c’era un nesso di causa effetto tra lo stato di bisogno e la precedente donazione immobiliare. La Corte territoriale, aveva anche ritenuto che proprio la beneficiaria della donazione fosse tenuta all’obbligazione alimentare, come previsto dal Codice civile, quando un genitore versa in stato di bisogno. E mancava una prova che la figlia non fosse nella condizione di far fronte all’obbligo. Ma la Suprema corte ribalta in verdetto. I giudici di legittimità ricordano, infatti, che per il diritto all’assegno sociale l’ unico requisito previsto è «lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell’assenza di redditi o dell’insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole».

Il sistema di sicurezza sociale

La Cassazione, con una decisione costituzionalmente orientata, sottolinea che il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Carta «non consente di ritenere in via generale che l’intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi, il rapporto tra prestazioni pubbliche di assistenza e obbligazioni familiari a contenuto latamente alimentare va costruito sempre in relazione alla speciale disciplina che istituisce e regola la prestazione che si considera, alla quale sola bisogna riferirsi per comprendere in che modo sulla sua corresponsione possa incidere la sussistenza di eventuali obbligati al mantenimento e/o agli alimenti». L’unica eccezione alla regola è costituita, ovviamente, concludono i giudici, dall’eventuale «accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza». Comportamenti fraudolenti che vanno del tutto esclusi nel caso esaminato, nel quale la rinuncia ad un reddito era volontaria.

Riproduzione riservata ©
Pubblicità
Visualizza su ilsole24ore.com

P.I. 00777910159   Dati societari
© Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati
Per la tua pubblicità sul sito: 24 Ore System
Informativa sui cookie  Privacy policy