Norme e Tributi
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Norme e Tributi

Ai notai nuovi poteri con l’obiettivo di tutelare i soggetti più fragili

di Angelo Busani

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 L’autorizzazione va chiesta allo stesso notaio che stipulerà l’atto

 L’autorizzazione va chiesta allo stesso notaio che stipulerà l’atto

Dal 28 febbraio possono rappresentare un'alternativa ai giudici per autorizzare vendite, donazioni e accettazioni di eredità anche di minori

31 gennaio 2023
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3' di lettura

Dal 28 febbraio i notai saranno di fatto parificati all’autorità giudiziaria sul potere di rilascio delle autorizzazioni di legge per la stipula di atti pubblici e scritture private autenticate nei quali intervenga una persona destinataria di misure di protezione (vale a dire un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario dell’amministrazione di sostegno); oppure l’oggetto sia un bene ereditario.

Lo prescrive l’articolo 21 del Dlgs 149/2022, che entrerà in vigore l’ultimo giorno di febbraio per effetto dell’articolo 1, comma 380, della legge di bilancio per il 2023 (la legge 197/2022) che ha anticipato alcune parti della riforma della giustizia civile (compresa questa) rispetto alla scadenza generale del 30 giugno.

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In sostanza, dal 28 febbraio prossimo, per queste autorizzazioni ci si potrà avvalere di un notaio, in alternativa al tradizionale ricorso all’ autorità giudiziaria.

La competenza del notaio

La nuova norma attribuisce la competenza autorizzatoria al «notaio rogante», senza altre limitazioni. Pertanto, a qualsiasi notaio potrà essere richiesto di emanare l’autorizzazione, alla sola condizione che si tratti del notaio incaricato della stipula dell’atto per il quale occorre il rilascio dell’autorizzazione. Ad esempio, un notaio di Torino può essere incaricato di una donazione (e, quindi, di rilasciare la occorrente autorizzazione) avente a oggetto un terreno ubicato a Palermo da un nonno residente ad Ancora a favore di un nipote minorenne residente a Roma.

Il perimetro del potere notarile

Rientrano nell’ambito del potere notarile di autorizzazione:

1 in concorrenza con il giudice tutelare del luogo di domicilio della persona destinataria di misure di protezione:

gli atti di straordinaria amministrazione compiuti dal minorenne soggetto a potestà genitoriale (articolo 320 del Codice civile), dal minorenne emancipato (articolo 394), dal minorenne sottoposto a tutela (articolo 374), dall’interdetto e dall’inabilitato (articolo 424), dal soggetto beneficiario di amministrazione di sostegno (articoli 405 e 411). Ad esempio, l’autorizzazione occorrente a uno di questi soggetti per accettare un’eredità;

la nomina dei curatori speciali di cui agli articoli 320 e 321 del Codice civile per i casi di conflitto di interessi e di impossibilità dei genitori di rappresentare il figlio minorenne. Ad esempio, se un genitore vuole effettuare una donazione a favore del figlio (ma sul punto non c’è uniformità);

2 in concorrenza con il Tribunale del luogo di apertura della successione (articolo 747 del Codice di procedura civile), gli atti di straordinaria amministrazione:

del chiamato all’eredità, da compiersi per ragioni di urgenza (articolo 460 del Codice civile);

dell’erede che ha accettato l’eredità con il beneficio di inventario (articolo 493);

del curatore dell’eredità giacente (articolo 531);

dell’esecutore testamentario (articolo 703).

Inoltre al notaio è attribuito il potere/dovere di stabilire le cautele necessarie per il reimpiego del corrispettivo che sia riscosso, in dipendenza dell’atto autorizzato, da persone soggette a una misura di protezione: ad esempio, l’investimento in Btp del ricavato dalla vendita di un immobile.

Nel perimetro notarile invece non rientrano (in quanto restano di esclusiva competenza dell’autorità giudiziaria) le autorizzazioni occorrenti:

per attività diverse da quelle per le quali si debba stipulare un atto notarile (si pensi all’autorizzazione del giudice tutelare al tutore al fine di effettuare l’investimento di capitali);

a soggetti diversi da quelli destinatari di una misura di protezione (ad esempio l’autorizzazione del Tribunale per vendere beni vincolati in un fondo patrimoniale);

per promuovere giudizi o per rinunciarvi, nonché per transigere una controversia o per comprometterla in arbitri;

per la continuazione di un’impresa commerciale da parte di un soggetto destinatario di una misura di protezione.

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