Norme e Tributi
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Norme e Tributi

Sul bonus carburante 2023 si versano i contributi

di Matteo Prioschi

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L’importo erogato dai datori di lavoro non concorre al reddito dei dipendenti solo sul fronte fiscale

21 febbraio 2023
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2' di lettura

Sul bonus carburante edizione 2023 si devono versare i contributi. Conseguenza di una modifica al testo del decreto legge 5/2023 introdotta in fase di conversione alla Camera dei deputati. All'articolo 1, comma 1, del provvedimento, infatti, è stata aggiunta la seguente frase: «l'esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore, disposta dal primo periodo, non rileva ai fini contributivi». Il testo è stato approvato dalla Camera il 21 febbraio e sarà convertito definitivamente dal Senato.

Una novità che incide notevolmente sulla convenienza di questa agevolazione introdotta per aiutare i cittadini a contrastare gli effetti dell'aumento del costo dei carburanti (incluse le ricariche dei veicoli elettrici). Versare i contributi significa che datori di lavoro e lavoratori devono fare i conti con un costo aggiuntivo superiore al 30 per cento.

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Regola generale

Il bonus, già esistente nel 2022, prevede la non concorrenza al reddito di un importo fino a 200 euro erogato dai datori di lavoro privati ai dipendenti in forma di buoni benzina o titoli analoghi per l'acquisto di carburanti, incluse le ricariche dei veicoli elettrici. Qualora si superi tale importo, tutto il valore viene assoggettato a imposizione e non solo la parte eccedente.

In via generale, secondo l'articolo 51, comma 3, del Dpr 917/1986 e il rinvio all'articolo 12 della legge 153/1969, quando si interviene prevedendo l'esclusione di determinati importi dal reddito, si genera un effetto sia sul fronte fiscale che sulla base imponibile della contribuzione previdenziale. Così è stato per il bonus carburante introdotto dall'articolo 2 del decreto legge 21/2022.

Nuova interpretazione

Secondo il dossier di lettura redatto dal Servizio studi della Camera dei deputati, la precisazione introdotta nel decreto legge 5/2023 in fase di conversione è conforme all'interpretazione contenuta nella relazione tecnica del decreto, che non contempla effetti in termini di minori entrate contributive. Però osserviamo che nemmeno la relazione riguardante il Dl 21/2022, quantificava le ricadute sul fronte contributivo, limitandosi a quello fiscale. Sempre secondo il dossier, la nuova interpretazione «si fonda sulla considerazione che l'esenzione aggiuntiva (cioè il nuovo bonus carburante, ndr) non è posta ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi».

Utilizzo

Nella relazione tecnica del Dl 5/2023 è stato stimato che quest'anno il bonus potrebbe essere utilizzato, nel suo importo massimo di 200 euro, da 221.500 persone, per un controvalore complessivo di 44,3 milioni di euro. Applicando un'aliquota marginale media del 30%, ciò dovrebbe comportare un minor gettito fiscale di 13,3 milioni di euro in termini di Irpef e di 1,1 milioni di euro in addizionali regionali e comunali. Una stima effettuata replicando i presupposti di partenza e il metodo di calcolo del 2022. Ma se ora il bonus verrà gravato degli oneri contributivi, la sua convenienza e appetibilità saranno decisamente inferiori e potrebbe essere utilizzato meno di quanto ipotizzato.

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