Norme e Tributi
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Rocce e terre di scavo, arriva la semplificazione

di Paola Ficco

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(ANSA)

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20 maggio 2017
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3' di lettura

Il Consiglio dei Ministri di ieri ha varato definitivamente il Dpr che, con 31 articoli e 10 allegati, riforma e bene la disciplina sulla gestione delle terre e rocce di scavo. Il decreto sarà presto pubblicato in Gazzetta ufficiale e dalla sua entrata in vigore saranno abrogati il Dm 161/2012 sulla gestione dei grandi cantieri; l'articolo 184-bis, comma 2-bis, Dlgs 152/2006 che ne chiarisce il campo di applicazione; gli articoli 41, comma 2 e 41-bis Dl 69/2013 (legge 98/2013) sui materiali di riporto e sulla gestione dei piccoli cantieri. Il nuovo Dpr attua la delega regolamentare concessa dal Parlamento al Governo con l'articolo 8 del Dl 133/2014 (legge 164/2014) e riscrive integralmente, semplificandola, una disciplina articolata e complessa.

Il testo del provvedimento approvatoVisualizza
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Il testo detta disposizioni comuni ma distingue anche tra terre e rocce prodotte in cantieri di grandi e piccole dimensioni; dispone su terre e rocce prodotte in cantieri di grandi dimensioni non soggetti a Via e ad Aia. Non dimentica le norme su terre e rocce intese come rifiuti né quelle che, invece, sono escluse dalla disciplina dei rifiuti e le altre che provengono dai siti oggetto di bonifica. Un vasto orizzonte regolamentare dove, oltre al fatto che le definizioni sono armonizzate e coerenti, meritano menzione alcuni aspetti innovativi improntati anche alla semplificazione procedurale: tra le norme comuni, il deposito intermedio prima dell'utilizzo può essere effettuato anche in luogo diverso dal sito di produzione e da quello di destino purché siano rispettati i requisiti indicati all'articolo 5, comma 1 e il sito di deposito rientri nella stessa classe urbanistica del sito di produzione. Sul fronte dei grandi cantieri, viene meno la comunicazione all'autorità competente di ogni trasporto di terre e rocce intese come sottoprodotti.

È più snella la procedura per attestare che diventano sottoprodotti terre e rocce di scavo prodotte nei cantieri di grandi dimensioni. Infatti, la gestione e l'uso di terre e rocce come sottoprodotti non sono più subordinati alla previa approvazione del piano di utilizzo da parte dell'Autorità competente: decorsi 90 giorni dalla presentazione del piano, il proponente può avviare la gestione nel rispetto del piano di utilizzo. Non solo, il piano di utilizzo potrà essere prorogato di due anni mediante semplice comunicazione al Comune e all'Arpa. Per i cantieri piccoli e per quelli grandi non sottoposti a Via o ad Aia, basterà una semplice comunicazione per apportare modifiche sostanziali al piano di utilizzo o per prorogarlo. In caso di amianto, ogni tipologia di cantiere può impiegare terre e rocce come sottoprodotti usando il parametro previsto dal Dlgs 152/2006 per le bonifiche (1.000 mg/kg).

Sul fronte dei piccoli cantieri, si riprende la sostanza dell'articolo 41-bis del Dl 69/2013 sull'uso come sottoprodotti di terre e rocce in quantità non superiore a 6.000 cubi destinate a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti o altri usi sul suolo. A tal fine, il produttore deve dimostrare il non superamento dei valori delle concentrazioni soglia di contaminazione previsti per le bonifiche con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione urbanistica indicata nel piano di utilizzo. Rispetto ad oggi, si aggiunge la possibilità di aggiornare la dichiarazione di utilizzo in presenza di variazioni delle condizioni previste per la sussistenza dei sottoprodotti. Il termine di utilizzo può essere proroga una sola volta e per quattro mesi. Se terre e rocce contengono materiali di riporto, la componente di materiali di origine antropica frammisti ai a quelli di origine naturale non può superare il 20% in peso da quantificarsi in base all'allegato 10.

Per terre e rocce che restano rifiuti, il Dpr si pone come norma speciale rispetto al “Codice ambientale”; quindi, modifica il volume del deposito temporaneo innalzandolo a 4.000 metri cubi, di cui 800 se pericolose. Per le terre e rocce escluse dalla disciplina sui rifiuti nell'ambito di opere soggette a Via, i requisiti per l'esclusione sono dimostrati in fase di stesura dello Studio di impatto ambientale. Per i piani approvati prima dell'entrata in vigore del Dpr la disciplina abrogata è ultrattiva, infatti, si applicherà a tali piani e alle loro modifiche. Per i progetti in corso, le imprese avranno sei mesi di tempo per decidere se aderire alla nuova disciplina

Il provvedimento contiene 10 allegati: cCaratterizzazione ambientale delle terre e rocce di scavo; procedure di campionamento in fase di progettazione; normale pratica industriale; procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali; piano di utilizzo; dichiarazione di utilizzo; documento di trasporto; dichiarazione di avvenuto utilizzo; procedure di campionamento in corso d'opera e per i controlli e le ispezioni; metodologia per la quantificazione dei materiali di origine antropica di cui all'articolo 4, comma 3.

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