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Reintroduce dal 13 marzo fino al 30 giugno 2021 la possibilità – già prevista, con alcune differenze, per alcuni periodi del 2020 – per i lavoratori dipendenti di ricorrere al lavoro agile o, in alternativa, ad un congedo straordinario retribuito, per il periodo corrispondente ad alcune fattispecie relative al figlio minore, rispettivamente, di 16 o di 14 anni (o a prescindere dall'età in caso di figli con disabilità anche grave, con disturbi DSA (disturbi specifici dell'apprendimento o di alunni con bisogni educativi speciali), o ad un congedo non retribuito per figli tra i 14 e i 16 anni, nonché, per i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza e difesa e della polizia locale e i lavoratori dipendenti del settore sanitario (pubblico e privato accreditato), di fruire della corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting o di servizi integrativi per l'infanzia.
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