di Antonio Serpetti di Querciara
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Per escludere la responsabilità del conducente che investa un pedone, occorre provare non solo che questi fosse fuori dalle strisce pedonali, ma anche che abbia tenuto un comportamento imprevedibile e anomalo, tale da non dare l’oggettiva possibilità di avvistarlo e tentare una manovra di emergenza. Con l'ordinanza 8940/22, la Sesta sezione civile della Cassazione torna sulla responsabilità dell'investitore in caso di condotta imprevedibile del pedone investito. Il tutto a condizione che l’investitore non abbia violato alcuna regola di circolazione stradale o di prudenza.
La sola condotta negligente del pedone e la sua violazione dell’articolo 190 del Codice della strada non consentono di superare la presunzione di colpa del conducente, salvo un comportamento anomalo ed imprevedibile. Nel caso di specie, il pedone era apparso improvvisamente sulla traiettoria dell’investitore, a distanza tale da rendere inevitabile l’investimento. Un eventuale concorso di colpa del pedone sarebbe assorbito dall’inesigibilità di una condotta diversa da parte del conducente dell’auto. Ne consegue la responsabilità esclusiva del pedone.
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