di Nicoletta Cottone
Le novità 2022 per lo sci: dal casco per i minorenni all'assicurazione, all’alcol test in pista
14' di lettura
Sciare informati. Dal 1° gennaio 2022 si applicano le norme contenute nel decreto legislativo 40/2021, che rivede moltissime misure per la sicurezza sulle piste e introduce nuovi obblighi e paletti per sciare in pista, fuori pista, con snowboard,con la tecnica del telemark, con slitta e slittino e altri sport che si praticano sulla neve. In particolare arriva l’obbligo di assicurazione sulle piste e per gli under 18 diventa indispensabile il casco protettivo. La protezione è anche indispensabile per gli sciatori con disabilità. Obbligo di defibrillatore nelle aree sciistiche. Le norme previste dal decreto per gli sciatori si applicano anche a chi pratica lo snowboard, il telemark o altre tecniche di discesa.
Sono possibili alcol test sulle piste per verificare se chi scia è in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe. Sono stati anche introdotti parametri per valutare la sostenibilità ambientale dei comprensori sciistici, con una griglia di valutazione divisa in cinque categorie di qualità: da un fiocco bianco a cinque fiocchi bianchi. Il testo tiene conto anche delle nuove regole sul green pass per sciare che scattano dal 10 gennaio 2022. Ecco una sintesi delle novità con una serie di domande e risposte.
ALCOL TEST
Il decreto vieta di sciare in stato di ebbrezza in conseguenza di uso di bevande alcoliche o sotto l’effetto di sostanze tossicologiche.
Le forze dell’ordine possono sottoporre gli sciatori ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili. In caso di esito positivo o quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che lo sciatore si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante da alcool o droghe, gli organi accertatori hanno la facoltà di effettuare l’accertamento, anche accompagnando lo sciatore presso il più vicino ufficio o comando.
ASSICURAZIONE
Dal 1° gennaio 2022 lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino deve avere una assicurazione in corso di validità che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi. Il gestore delle aree sciabili attrezzate, con esclusione di quelle riservate allo sci di fondo, deve mettere a disposizione degli utenti, all’atto dell’acquisto del titolo di transito, una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni provocati alle persone o alle cose.
CASCO PROTETTIVO
È obbligatorio per i minori di 18 anni per la pratica dello sci alpino, dello snowboard, del telemark, della slitta e dello slittino.
Chi non rispetta la nuova regola che obbliga all’uso del casco i minori di 18 anni rischia una sanzione amministrativa da 100 a 150 euro.
Sì, in linea generale le persone con disabilità devono avere il casco. In caso di incompatibilità all’utilizzo del casco dovuta al tipo di disabilità, il medico sportivo può rilasciare il certificato con l’esenzione.
Chiunque importa o produce, per la commercializzazione, caschi protettivi non conformi alle caratteristiche indicate dal decreto ministeriale è soggetto a una sanzione amministrativa da 5mila a 100mila euro. Chiunque commercializza caschi protettivi non conformi alle caratteristiche indicate al decreto ministeriale è soggetto a sanzione amministrativa da 500 a 5mila euro. I caschi protettivi non conformi alle caratteristiche prescritte dal decreto vengono inoltre sequestrati dall’autorità amministrativa.
COMPRENSORI SCIISTICI
Con l’obiettivo di qualificare sempre più l’offerta turistica nel campo degli sporti invernali, i parametri per la valutazione dei comprensori sciistici adottati dal dpcm o dell’autorità politica delegata in materia di sport, previo accordo in sede di Conferenza unificata, devono considerare le condizioni generali degli impianti e delle piste e la loro sostenibilità ambientale. La griglia di valutazione prevede cinque categorie di qualità, da un fiocco bianco fino a cinque fiocchi bianchi.
Le norme previste dal decreto per gli sciatori si applicano anche a coloro che praticano lo snowboard, il telemark o altre tecniche di discesa.
CONTROLLI
Controlli e irrogazione di sanzioni sono affidate alla Polizia di Stato, alll’Arma dei carabinieri, alla Guardia di finanza e ai corpi di polizia locali, nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche.
DEFIBRILLATORI OBBLIGATORI
Sì, il decreto legilsativo 40/2021 obbliga i gestori degli impianti a munirsi di defibrillatori semiautomatici da collocare in luoghi idonei e, in ogni caso nei siti presidiati dagli operatori di soccorso, garantendo condizioni di facile accesso e utilizzabilità da parte degli operatori di soccorso e del personale specializzato per il relativo funzionamento. In realtà in base alla legge Mulé sui defibrillatori ( la 116 del 4 agosto 2021), «l’uso del defibrillatore semiautomatico o automatico è consentito anche al personale sanitario non medico, nonché’ al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardiopolmonare. In assenza di personale sanitario o non sanitario formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco è comunque consentito l’uso del defibrillatore
semiautomatico o automatico anche a chi non sia in possesso dei requisiti» sopra indicati.. E si applica l’articolo 54 del codice penale a colui che, «non essendo in possesso dei predetti requisiti, nel tentativo di prestare soccorso a una vittima disospetto arresto cardiaco, utilizza un defibrillatore o procede alla rianimazione cardiopolmonare».
DIFFICOLTÁ DELLE PISTE
In prossimità delle biglietterie e dei punti di accesso agli impianti del comprensorio i gestori degli impianti inseriscono una mappa delle piste di sci alpino e di fondo e degli altri sport sulla neve con indicazione del percorso e del grado di difficolt. Alla partenza di ogni impianto è indicato il colore delle piste. Ai lati delle piste da sci di discesa una palinatura
ne delimita i bordi e indica il grado di difficoltà. Ogni sciatore, snowboarder e utente del telemark, può praticare le piste con un grado di difficoltà rapportato alle proprie capacità fisiche e tecniche. Per poter accedere alle piste nere, con pendenza superiore al 40%, lo sciatore deve essere in possesso di elevate capacità fisiche e tecniche.
Le piste di discesa vengono segnalate dal gestore degli impianti in base al grado difficoltà. Sono blu le piste facili con pendenza longitudinale non superiore al 25%, ad eccezione di brevi tratti. Non presentano apprezzabili pendenze trasversali. Le piste rosse sono di media difficoltà, con pendenza longitudinale non superiore al 40%, ad eccezione di brevi tratti. Apprezzabili pendenze trasversali sono ammesse solo per brevi tratti. Le piste nere sono quelle difficili, caratterizzate da pendenzelongitudinali o trasversali superiori al 40 per cento.
Tutte le piste non battute sono considerate piste difficili e devono essere segnalate in nero al loro imbocco.
Le piste di fondo facili sono segnalate dal colore blu: hanno una pendenza longitudinale non superiore al 10%, ad eccezione di brevi tratti. Hanno una pendenza media longitudinale non superiore al 4%, una lunghezza non superiore ai 10 chilometri. Normalmente non presenta pendenze trasversali. Le poste rosse hanno una media difficoltà: hanno una pendenza longitudinale non superiore al 20%, ad eccezione di brevi tratti. La pendenza media longitudinale non è superiore all’8 per cento, la lunghezza non supera i 30 chilometri, può presentare moderata pendenza trasversale. Il tracciato non presenta un elevato numero di passaggi impegnativi. Le piste difficile sono le nere, caratterizzata da pendenze longitudinali o trasversali superiori, rispettivamente, al 20% e all’8 per cento.
Le piste di slitta, slittino e parco giochi hanno le caratteristiche delle piste blu di discesa, con larghezza minima di 6 metri.
All’interno delle aree sciabili attrezzate, i gestori individuano i tratti di pista da riservare, a richiesta degli sci club, agli allenamenti di sci agonistico e snowboard agonistico e le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard (snowpark), nei giorni in cui le aree non siano già occupate per lo svolgimento di manifestazioni agonistiche.
DISABILITÁ
Il decreto divide gli sciatori con disabilità in tre diverse categorie: standing (sciatori in grado di sciare in piedi), sitting (sciatori seduti utilizzando particolari attrezzature), trasportati (sciatori che hanno necessità di un accompagnatore).
Il decreto prevede che le persone con disabilità, la cui condizione pregiudichi la pratica sciistica in autonomia e sicurezza, devono essere assistite da un accompagnatore. La funzione può essere svolta da maestri di sci specializzati o personale formato da associazioni sportive che operano nell’ambito della disabilità, iscritte nell’apposita sezione del registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche o da qualunque altro soggetto indicato dalla persona con disabilità quale suo accompagnatore. Il decreto prevede che le persone con disabilità per essere facilmente individuate dagli altri sciatori si muniscono di una pettorina arancione e i loro accompagnatori abbiamo la scritta «guida» sull’avambraccio e sul retro della giacca.
In generale il decreto prevede che le persone con disabilità utilizzino il casco. In caso di incompatibilita’ all’utilizzo del casco dovuta al tipo di disabilità, il medico sportivo può rilasciare un certificato che attesti l’esenzione.
Sì, le persone con disabilità hanno diritto di precedenza in fase di risalita con impianti sugli sciatori normodotati. Inoltre gli sciatori normodotati in fase di discesa devono riservare alle persone con disabilità particolare attenzione, salvaguardandone gli spazi di percorso e le traiettorie di discesa.
GESTORI, OBBLIGHI E COMPITI
Il gestore dell’impianto di risalita deve individuare il direttoredelle piste. Le funzioni possono essereassunte anche dal gestore dell’impianto. Il direttore delle piste: promuove, sovrintende e dirige le attività di gestione dellepiste vigilando sullo stato di sicurezza; coordina e collabora con il servizio di soccorso sulle piste; segnala senza indugio al gestore dell’impianto la sussistenza delle situazioni che impongono la chiusura della pista e vi provvede direttamente in caso di incombente pericolo; indica gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari affinché la pista risulti in sicurezza e ne sovrintende la realizzazione; coordina e dirige gli operatori addetti al servizio disoccorso; predispone un piano di gestione delle emergenze, in caso dipericolo valanghe, sul proprio comprensorio.
I gestori provvedono all’ordinaria e straordinaria manutenzione delle aree, secondo quanto stabilito dalle regioni, curando che possiedano i prescritti requisiti di sicurezza e siano munite della segnaletica prescritta. Se la pista presenta cattive condizioni di fondo, il suo stato deve essere segnalato in modo ben visibile al pubblico, all’inizio della pista e presso le stazioni a valle degli impianti di trasporto a fune. Se le condizioni presentano pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri pericoli atipici, il gestore dell’impianto deve provvedere alla loro rimozione o alla loro neutralizzazione mediante segnalazione o altri dispositivi di delimitazione e protezione. Il gestore ha l’obbligo di chiudere le piste in caso di pericolo non rimosso, non neutralizzato o in assenza di agibilità. La violazione di questo ultimo obbligo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 5mila euro a 50mila euro.
I gestori delle aree sciabili attrezzate «sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell’esercizio delle piste e non possono consentirne l’apertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all’uso di dette aree», recita il dlgs. Al gestore che non abbia ottemperato all’obbligo si applica la sanzione amministrativa da 20mila a 200mila euro. Il rilascio delle autorizzazioni per la gestione delle aree sciabili attrezzate è subordinato alla stipula del contratto diassicurazione.
I gestori delle aree sciabili attrezzate sono obbligati a «rendere adeguatamente visibili», oltre alla mappa delle piste di sci alpino e di fondo e degli altri sport sulla neve con indicazione del loro percorso e del relativo grado di difficoltà, anche quelle relative alla segnaletica e alle nuove regole di condotta previste dal decreto, tramite informazioni nella biglietteria centrale e nella stazione di partenza dei principali impianti.
I gestori delle aree sciistiche e degli impianti di risalita hanno due anni di tempo dalla data di entrata in vigore (3 aprile 2021) del decreto, per adeguare gli impianti di risalita e le piste da sci alle prescrizioni stabilite dal provvedimento.
GREEN PASS
Dal 10 gennaio 2022 per l’accesso agli impianti di risalita nei comprensori sciistici è consentito solo con il green pass rafforzato in zona bianca, gialla o arancione. Fino al 9 gennaio 2022 per l’acquisto di skipass che consenta - anche in via non esclusiva - l'accesso a funivie, cabinovie e seggiovie se utilizzate con chiusura delle cupole paravento in zona bianca e gialla basta il green pass base (vaccino, guarigione o tampone negativo), mentre in zona arancione vale solo il pass rafforzato (vaccinati o guariti). Fino al 9 gennaio 2022 per l’acquisto di skipass per uso esclusivo di impianti di risalita diversi da funivie, cabinovie e seggiovie qualora utilizzate con chiusura delle cupole paravento in zona bianca e gialla non serve il pass, mentre in zona arancione è necessario il super green pass.
INCIDENTI E RESPONSABILITÁ
Nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre i danni eventualmente occorsi.
PRECEDENZE, SORPASSI, INCROCI E SOSTE
Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni, interferenze e pericoli con lo sciatore a valle.
Lo sciatore in fase di sorpasso deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente e di avere sufficiente visibilità. Il sorpasso può essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra, a una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.
Negli incroci gli sciatori devono modificare la propria traiettoria e ridurre la velocità per evitare ogni contatto con gli sciatori chwe arrivano da altra direzione o pista. In prossimita’ dell’incrocio lo sciatore deve prendere atto di chi sta giungendo da un’altra pista, anche se a monte dello sciatore. Chi si immette su una pista o riparte dopo una sosta deve assicurarsi di poterlo fare senza pericolo per sè o per gli altri.
Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista. Sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimità dei dossi o in luoghi senza visibilità. In caso di cadute o di incidenti, gli sciatori devono liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini.
No, è vietato percorrere a piedi e con le racchette da neve le piste da sci, salvo in casi di urgente necessità. Chi discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi delle piste, ricordando di dare la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al soccorso o alla manutenzione. In occasione di gare o allenamenti è vietato a chi non partecipa sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o di allenamento e percorrerla. La risalita della pista con gli sci ai piedi e l’utilizzo delle racchette da neve, o con qualsiasi altro mezzo, sono normalmente vietati. Possono essere ammesse previa autorizzazione del gestore dell’area sciabile attrezzata o in casi di urgente necessità, e devono comunque avvenire mantenendosi il più possibile vicini alla palinatura che delimita la pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni del decreto e quelle adottate dal gestore dell’area sciabile attrezzata.
No, i mezzi meccanici non possono utilizzare le piste da sci. Sono autorizzati solo i mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti sciistici o al soccorso, ma possono accedere solo fuori dall’orario di apertura, salvo i casi di necessità e urgenza. In questi casi, però, la presenza dei mezzi meccanici nelle piste deve essere segnalata con segnaletica ad hoc luminosa e acustica. Gli sciatori devono dare la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al soccorso, al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti e consentire la loro agevole e rapida circolazione.
Il decreto prevede che «chiunque deve segnalare la presenza di un infortunato con mezzi idonei».
Chiunque nella pratica dello sci o di qualsiasi altro sport della neve, trovando una persona in difficoltà non presta l’assistenza occorrente, o non comunica immediatamente al gestore, presso qualunque stazione di chiamata, l’avvenuto incidente, è soggetto a una sanzione amministrativa da 250 a 1.000 euro. Questo fuori dai casi indicati dal secondo comma dell’articolo 593 del codice penale, che prevede l’obbligo di soccorso di un minore di dieci anni abbandonato o smarrito o di un’altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa: per questi casi chi omette di darne immediato avviso all’Autorità è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro. Stessa pena per chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, o una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l’assistenza occorrente o di darne immediato avviso all’Autorità.
Durante la sosta in rifugi o altre zone gli sciatori devono collocare la propria attrezzatura fuori dal piano sciabile, per non recare intralcio o pericolo ad altri.
SCI FUORI PISTA
Chi pratica lo sci-alpinismo o lo sci fuoripista o attività escursionistiche in particolari ambienti innevati, anche con le racchette da neve, in caso di rischio valanghe si deve munire di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve, per garantire un idoneo intervento di soccorso. I gestori espongono quotidianamente i bollettini delle valanghe ufficiali dandone massima visibilità. Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti. Il gestore dell’area sciabile attrezzata, qualora le condizioni generali di innevamento e ambientali lo consentano, può destinare specifici percorsi per la fase di risalita nella pratica dello sci alpinismo.
SISTEMA SANZIONATORIO
Salvo che il fatto non costituisca reato, ai trasgressori siapplicano una serie di sanzioni amministrative pecuniarie, legate al tipo di violazione. Da 100 a 250 euro per chi viola le disposizioni degli articoli 5 (Segnalazione delle piste in base al grado di difficoltà), 6 (Delimitazione delle piste da discesa) e 7 (Delimitazione piste da fondo e altre piste) del decreto. Da 250 euro a 1.000 euro per violazioni alle disposizioni sulle delimitazioni da parte dei gestori delle piste di allenamento per lo sci alpino e per lo snowboard e agli sciatori non autorizzati all’ingresso in quelle aree. Per violazioni legate alla segnaletica sanzioni da 250 a 1.000 euro. Per la mancanza di adeguata segnaletica informativa e regole di condotta agli sciatori, i gestori delle aree sciabili attrezzate rischiano sanzioni da 250 euro a 1.000 euro. Da 50 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 18 (velocità e obbligo di prudenza), 19 (precedenza), 20 (sorpasso), 21 (incrocio) e 22 (stazionamento). Sanzione da 100 euro a 150 euro per violazioni delle dispisizioni su trasnito e risalita. Da 100 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni su sci fuori pista, sci-alpinismo e attività escursionistiche. Da 250 euro a 1.000 euro per violazioni delle disposizioni sulla percorribilita’ delle piste in base alle capacità di sciatori, snowboarder e utenti del telemark. Da 100 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni sull’assicurazione obbligatoria, oltre al ritiro dello skipass. Da 250 euro a 1.000 euro per violazioni dei limiti negli accertamenti alcolemici e tossicologici
In caso di violazioni di particolare gravit delle condotte vietate dal decreto o di reiterate violazioni, in aggiunta alla sanzionepecuniaria, può essere ritirato il titolo di transito giornaliero o sospeso l’abbonamento fino a tre giorni tre. Al trasgressore viene rilasciato un documento per consentirgli l’utilizzo degli impianti strettamente necessari al rientro presso il suo domicilio. In caso di ulteriore reiterazione delle violazioni, il titolo può essere definitivamente ritirato.
SOCCORSI
Sì, i gestori sono obbligati ad assicurare il primo soccorso degli infortunati lungo le piste e il loro trasporto in luoghi accessibili per la loro assistenza presso i più vicini centri sanitari o di pronto soccorso. Chi non ottempera a questo obbligo è tenuto a pagare una sanzione amministrativa da 20mila a 200mila euro. Devono, inoltre, fornire annualmente all’ente regionale competente, l’elenco analitico degli infortuni che si sono verificati sulle piste da sci, indicando, ove possibile, la dinamica degli incidenti. I dati raccolti da regioni e dalle province autonome sono trasmessi annualmente al ministero della Salute a fini scientifici e di studio nel rispetto delle disposizioni i in materia di protezione dei datipersonali. Le regioni utilizzano i dati per individuarele piste o i tratti di pista a elevata frequenza di infortuni, con la possibilità di prescrivere ai gestori di rafforzare le misure di messa in sicurezza di piste e tratti.
I gestori devono essere collegati con le centrali del numero unico di emergenza 112 o con altre strutture equivalenti che operano sul territorio, tramite un centralino e, in alternativa, un numero interno riservato al soccorso piste che dovrà essere attivato immediatamente nella fase di allarme al fine di prestare soccorso agli infortunati.
Sì, i gestori devono individuare aree destinate all’atterraggio degli elicotteri per il soccorso degli infortunati e devono stipulare convenzioni ad hoc per l’evacuazione e per la messa in sicurezza dei passeggeri.
VELOCITÁ IN PISTA
Lo sciatore è responsabile della condotta tenuta sulle piste da sci. Deve conoscere e rispettare le disposizioni per l’uso delle piste, rese pubbliche alla partenza degli impianti, alle biglietterie e agli accessi delle piste. Condotta in linea con le proprie capacità tecniche, le caratteristiche della pista e la situazione ambientale, per non costituire pericolo per l’incolumità propria e altrui. La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati o ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti. Ogni sciatore deve tenere una velocità e un comportamento di prudenza, diligenza e attenzione adeguati alla propria capacità,alla segnaletica e alle prescrizioni di sicurezza, alle condizioni generali della pista stessa, alla libera visuale,alle condizioni meteorologiche e all’intensita’ del traffico. Lo sciatore deve adeguare la propria andatura alle condizioni dell’attrezzatura utilizzata, alle caratteristiche tecniche della pista e alle condizioni di affollamento.
Nicoletta Cottone
Caporedattore
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