di Nicoletta Cottone
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Semaforo verde della Camera il 12 gennaio 2022 al progetto di legge sulla regolamentazione delle lobby. Il testo passa ora all’esame del Senato per il via libera definitivo. Un fatto epocale, se si considera che nel corso degli anni sul tema sono state presentate 96 proposte di legge che sono rimaste nei cassetti di Montecitorio e palazzo Madama. Due anni di iter parlamentare tormentato (l’esame in commissione Affari Costituzionali era iniziato l’11 dicembre 2019) con una navigazione complessa visto che, trattando regole per l’attività di rappresentanza degli interessi “particolari” in Parlamento, il tema accende gli animi. Fra le altre siamo uno dei pochi Paesi in Europa a non avere una legge sulle lobby, come l’Europa ha più volte ricordato. Il testo è la sintesi di tre proposte di legge: la prima presentata all’inizio della legislatura dalla deputata Silvia Fregolent (Italia viva), la seconda firmata da Marianna Madia (Pd) e la terza da Francesco Silvestri (M5S).
I princìpi che ispirano la disciplina sono quelli di pubblicità, partecipazione democratica, trasparenza e conoscibilità dei processi decisionali. Viene istituito un Registro dei rappresentanti di interessi al quale non possono iscriversi i decisori pubblici durante il loro mandato per un anno successivo alla cessazione in caso di incarichi di governo nazionale o regionale. Registro interdetto anche agli esperti esterni che prestano la propria opera presso le pubbliche amministrazioni per il periodo di durata dell’incarico.
Il progetto di legge vuole garantire la trasparenza dei processi decisionali, assicurare la conoscenza dell’attività dei soggetti che influenzano i processi decisionali e agevolare l'individuazione delle responsabilità delle decisioni assunte. Si vuole favorire, si legge nel testo, l’ordinata partecipazione ai processi decisionali da parte dei cittadini e delle rappresentanze degli interessi. Si vuole consentire l'acquisizione, da parte dei decisori pubblici, di una più ampia base informativa sulla quale fondare scelte consapevoli.
Finora alla Camera si poteva richiedere l’iscrizione al Registro dei soggetti che svolgono professionalmente attività di rappresentanza di interessi nei confronti dei deputati presso le sedi della Camera. Un registro disciplinato dalla delibera dell’Ufficio di Presidenza dell’8 febbraio 2017 (”Disciplina dell’attività di rappresentanza di interessi nelle sedi della Camera dei deputati”), che definisce le modalità attuative della regolamentazione approvata dalla Giunta per il Regolamento il 26 aprile 2016.
Il testo individua i soggetti che esercitano la rappresentanza di interessi e le caratteristiche dell'attività di lobbying. I portatori di interessi sono suddivisi in due categorie: 1) persone, enti, società o associazioni che, per lo svolgimento delle attività di rappresentanza di interessi, incaricano rappresentanti di interessi; 2) committenti che conferiscono ai rappresentanti di interessi uno o più incarichi professionali per svolgere attività di lobbying.
Le attività di rappresentanza di interessi si esplicano attraverso varie modalità: la presentazione di domande di incontro, proposte, richieste studi, ricerche, analisi e documenti, anche con procedure digitali e di ogni altra attività utile a contribuire alla formazione delle decisioni pubbliche. Ma chi sono i rappresentanti di interessi? Sono, in primo luogo, coloro che rappresentano presso i decisori pubblici interessi definiti di rilevanza anche non generale e anche di natura non economica, finalizzati a promuovere l'avvio di processi decisionali pubblici o a contribuire a quelli in corso. Sono comprese anche le persone che svolgono, previo mandato, per conto dell'organizzazione di appartenenza, l'attività di rappresentanza di interessi, anche nell'ambito o per conto di organizzazioni senza scopo di lucro o di organizzazioni il cui scopo sociale prevalente non è l'attività di rappresentanza di interessi.
Il testo elenca diverse categorie di “decisori pubblici”, presso i quali i rappresentanti di interessi svolgono l'attività di lobbying. I primi sono i membri del Parlamento (deputati e senatori) e del Governo (quindi premier, ministri, viceministri e sottosegretari). Poi ci sono i decisori pubblici membri degli organi delle autonomie territoriali: i presidenti, gli assessori e i consiglieri regionali e i presidenti e i consiglieri delle province e delle città metropolitane. E poi i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti, gli organi di vertice degli enti pubblici statali, i titolari degli incarichi di vertice degli enti territoriali e degli altri enti
pubblici. Sono equiparati ai decisori pubblici, anche i responsabili degli uffici di diretta collaborazione.
Le disposizioni non si applicano a giornalisti e funzionari pubblici, per i rapporti con i decisori pubblici attinenti all’esercizio della loro professione o funzione. Non si applicano alle persone che intrattengono rapporti o instaurano contatti con i decisori pubblici per raccogliere dichiarazioni destinate alla pubblicazione. E non si applicano ai rappresentanti dei governi e dei partiti, movimenti e gruppi politici di Stati stranieri e ai rappresentanti delle confessioni religiose riconosciute. E per partiti, movimenti e gruppi politici in relazione all'attività svolta per determinare la politica statale, regionale o locale ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione.
Le disposizioni non si applicano all'attività di rappresentanza di interessi svolta da: enti pubblici, anche territoriali, o da associazioni o altri soggetti rappresentativi di enti pubblici; partiti o movimenti politici; esponenti di organizzazioni sindacali; esponenti di organizzazioni imprenditoriali. E non si applicano: ai rapporti, agli oggetti e alle notizie la cui pubblicità costituisce violazione delle norme sul segreto di Stato, d'ufficio, professionale o confessionale; all'attività di comunicazione istituzionale; alle comunicazioni, orali e scritte, rese nell’ambito di sedute e di audizioni delle Commissioni o di altri organi parlamentari e nell'ambito di consultazioni indette da amministrazioni o enti pubblici statali, regionali e locali; all'attività di rappresentanza svolta nell'ambito di processi decisionali che si concludono mediante protocolli d'intesa o altri strumenti di concertazione.
Il testo prevede l’istituzione di un registro di chi svolge attività di rappresentanza di interessi, presso l’Agcom, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Si chiama Registro per la trasparenza dell’attività di rappresentanza di interessi. Sono tenuti a iscriversi tutti coloro che intendono svolgere l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi. Il registro, in formato digitale, è articolato in due parti: una parte ad accesso riservato ai soggetti iscritti e alle amministrazioni pubbliche e una parte ad accesso pubblico, consultabile per via telematica. La parte del registro ad accesso pubblico può essere consultato da chiunque tramite Spid o Carta di identità elettronica.
Non possono iscriversi al registro i decisori pubblici durante il loro mandato ed, esclusivamente in caso di incarichi di governo nazionale o regionale, per un anno successivo dalla cessazione del mandato. Non possono iscriversi i minori di 18 anni e gli esperti esterni che prestano la propria opera presso le pubbliche amministrazioni per il periodo di durata dell’incarico. Registro vietato anche ai titolari di incarichi individuali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per la durata dell’incarico, gli iscritti all’Ordine dei giornalisti, chi ha subìto condanne definitive per reati contro la pubblica amministrazione, il patrimonio, la personalità dello Stato e l'amministrazione della giustizia. E, ancora, registro interdetto ai dirigenti dei partiti o movimenti politici durante l’incarico, a coloro che non godono dei diritti civili e politici, a chi è stato interdetto dai pubblici uffici, a chi esercita funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso enti pubblici economici e società partecipate.
Il provvedimento istituisce una agenda degli incontri tra rappresentanti di
interessi iscritti al registro e decisori pubblici. Introduce l'obbligo da parte di ciascun rappresentante di interessi di tenere e aggiornare con cadenza settimanale una propria agenda degli incontri con i decisori pubblici.
I dati dell’agenda sono pubblicati, in formato aperto e riutilizzabile, nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione entro 20 giorni dall'inserimento da parte del rappresentante di interessi. L'agenda deve essere aggiornata con l'elenco degli incontri che si sono svolti la settimana precedente. Nell'agenda, per ciascun incontro, sono riportati il nome del decisore pubblico incontrato, il luogo dell'incontro e la sintesi degli argomenti trattati e del contenuto dell’incontro. L'agenda è pubblicata entro 45 giorni dalla data dell’incontro.
Per ogni evento sono indicati una serie di elementi: luogo, data, ora e durata dell’incontro; modalità di richiesta dell’incontro e soggetto che ha formulato la richiesta; oggetto dell’incontro; partecipanti all’incontro; documentazione con proposte, ricerche e analisi eventualmente trasmessa in occasione dell'incontro o successivamente ad esso. Documentazione che viene pubblicata entro 45 giorni dalla data dell'incontro. C’è anche un procedimento di comunicazione, ed eventuale opposizione, da parte dei decisori pubblici, alla pubblicazione di informazioni non veritiere.
Prevista l’adozione di un Codice deontologico - entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge - da parte del Comitato di sorveglianza sulla trasparenza dei processi decisionali pubblici, istituito presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, cui sono affidate la tenuta del registro e le funzioni di controllo. Per le attività parlamentare le funzioni del Comitato di sorveglianza sono svolte da una Commissione bicamerale ad hoc. Il Codice stabilisce le modalità di comportamento cui devono attenersi coloro che svolgono l’attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.
Viene istituito il Comitato di sorveglianza sulla trasparenza dei processi decisionali pubblici presso l’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Con riferimento all’attività parlamentare, le funzioni del Comitato di sorveglianza sono svolte da una Commissione bicamerale ad hoc. Il Comitato di sorveglianza istituito presso l'Agcom viene nominato con decreto del Presidente della Repubblica ed è composto: da un magistrato della Corte di cassazione, designato dal primo presidente della Corte di cassazione; da un magistrato della Corte dei conti, designato dal presidente della Corte dei conti; da un membro del Cnel designato dal presidente del Cnel che svolge le funzioni di presidente del Comitato di sorveglianza.
Al Comitato di sorveglianza sono affidate le funzioni di controllo finalizzate adassicurare la trasparenza dei processi decisionali pubblici e del rapporto tra i portatori di interessi, i rappresentanti di interessi e i decisori pubblici. Ai componenti del Comitato di sorveglianza, nell’esercizio delle proprie funzioni, è vietato avere qualsiasi relazione economica con i rappresentanti di interessi o le società da loro rappresentate. I componenti del Comitato di sorveglianza rimangono in carica per cinque anni. L’incarico non è immediatamente rinnovabile. Per lo svolgimento dell’incarico non spetta ad essi alcun compenso, emolumento o gettone di presenza.
Per l’attività parlamentare si prevede che le funzioni del Comitato di sorveglianza siano svolte da una Commissione bicamerale composta da cinque deputati e cinque senatori, nominati entro trenta giorni dall'inizio di ogni legislatura dai presidenti dei due rami del Parlamento in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni.
Ci sono una serie di diritti riconosciuti ai rappresentanti di interessi iscritti nel Registro. Possono presentare ai decisori pubblici domande di incontro, proposte, richieste,
studi, ricerche, analisi e documenti; svolgere ogni altra attività diretta a perseguire interessi leciti di rilevanza non generale e concorrere alla formazione della decisione pubblica, nel
rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà nei loro confronti; accedere alle sedi istituzionali dei decisori pubblici e acquisire documenti.
Fra gli obblighi innanzitutto il divieto per i rappresentanti di interessi di corrispondere, a titolo di liberalità, alcuna somma di denaro o altre utilità economicamente rilevanti a decisori pubblici. Obbligo di ciascun rappresentante di interessi di predisporre, entro il 31 gennaio di ogni anno (a decorrere da quello successivo all'anno di iscrizione nel Registro), una relazione sull’attività di rappresentanza di interessi svolta nell'anno precedente. La relazione deve essere sintetica e redatta sotto la propria responsabilità.
Anche il Comitato di sorveglianza è tenuto a redigere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione annuale sull’attività dei lobbisti, nella quale possono essere segnalate eventuali criticità e formulate proposte.
Nicoletta Cottone
Caporedattore
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