Norme e Tributi
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Ganasce fiscali, nessuna esenzione

di Maurizio Caprino

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(Imagoeconomica)

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5 dicembre 2018
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1' di lettura

Le Regioni possono far pagare il bollo auto anche ai proprietari dei veicoli su cui gravano le “ganasce fiscali”. Lo ha stabilito la Corte costituzionale, con la sentenza 192/2018, depositata il 5 novembre. La pronuncia, che riguarda la Toscana (legge regionale 49/2003, articolo 8-quater) spiega definitivamente quella che poteva apparire una contraddizione del sistema.

Infatti, la sentenza 288/2012 aveva deciso in senso contrario su una legge analoga della Regione Marche. Ma ora la Consulta richiama espressamente quella pronuncia per precisare che la norma marchigiana - per come era stata formulata - andava intesa come riferita al solo fermo amministrativo disposto dall’autorità giudiziaria o da quella amministrativa (per violazioni al Codice della strada). In questo caso, è la stessa legge che ha istituito l’attuale bollo auto (la n. 53/1983) a prevedere l’esenzione in caso di fermo.

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Cosa diversa è il fermo amministrativo di natura fiscale (noto anche come ganasce fiscali) che è stato introdotto dopo il 1983 (con il Dl 669/1996) e quindi non era stato considerato dalla legge n. 53. Per questo motivo, non è applicabile alcuna esenzione.

Alla luce di questo indirizzo, alcune Regioni pensano di assoggettare al pagamento i veicoli con ganasce fiscali anche se non hanno una legge che lo preveda.

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