di Paola Lumini e Raffaele Sgambato
(Agf)
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I costi sostenuti per il rilascio di fideiussioni a favore dell’amministrazione finanziaria devono essere rimborsati qualora il relativo diritto al credito sia stato definitivamente accertato per passaggio in giudicato della sentenza - in caso di sopravvenute contestazioni - o semplicemente per decorso del termine per la rettifica del credito.
A ribadire il principio è la sentenza 133 della Ctp di Bergamo, depositata il 1° marzo 2017. La pronuncia trae origine dalla richiesta presentata ai sensi del comma 4, articolo 8, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del Contribuente) che stabilisce che l’amministrazione finanziaria è tenuta a rimborsare il costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi, aggiungendo che «il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l’imposta non era dovuta».
Nel caso di specie, il rimborso concerneva i costi sostenuti per le fideiussioni richieste dall’articolo 38-bis, commi 1 e 2, Dpr 633/72, negato dall’Ufficio perché il rimborso spetterebbe unicamente nel caso di garanzie emesse a fronte di un credito Iva oggetto di rettifica (e con successivo contenzioso conclusosi a favore del contribuente) e mai in caso di rimborso in via accelerata.
Di avviso opposto i giudici di merito i quali non hanno ravvisato nel testo della norma alcuna ragione che potesse giustificare un distinguo fra ipotesi di rimborso accelerato e quella di rimborso stabilito giudizialmente dopo un accertamento dell’amministrazione finanziaria rilevatosi infondato. Secondo i giudici la locuzione «definitivamente accertato», contenuta nello Statuto[…], non può avallare una interpretazione restrittiva, perché l’accertamento definitivo del diritto al rimborso, può anche conseguire alla scadenza del termine per l’accertamento di cui all’articolo 57, Dpr 633/1972.
La sentenza n. 133/17 della Ctp di BergamoVisualizzaI giudici hanno peraltro ribadito che la disposizione ha carattere precettivo ed è immediatamente applicabile, non essendo necessario alcun decreto o norma di attuazione (Cassazione 28 agosto 2013, n. 19751).
La Commissione ha sottolineato che il mancato riconoscimento del rimborso si risolverebbe in un’ulteriore tassazione a carico dei contribuenti che si ritrovano in una posizione creditoria nei confronti dello Stato, penalizzandoli ingiustamente. Continua dunque ad essere recepito l’orientamento della Cassazione (già abbracciato dai giudici meneghini di primo grado nella sentenza 8913, depositata il 22 novembre 2016) che aveva statuito l’applicabilità dell’articolo 8 ai costi sostenuti per il rilascio di qualsiasi tipo di fideiussione che il contribuente “ha dovuto richiedere” al fine di ottenere il rimborso: va infatti, ammesso il rimborso di ogni tipologia di costi fideiussori a prescindere dalla genesi dell’onere stesso (Cassazione 5 agosto 2015, n. 16409).
Peraltro, il diritto al rimborso degli oneri di fideiussione trova fondamento anche nell’ordinamento comunitario (Direttiva IVA n. 112/2006 e Causa C-78/00, 25 ottobre 2001).
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