Norme e Tributi
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Norme e Tributi

Condominio, spetta al venditore sostenere i costi extra decisi prima del rogito

di Matteo Rezzonico

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Ove non venga data attuazione alla delibera assembleare, nel senso che i lavori non vengono eseguiti, passati 10 anni potrebbe operare la prescrizione ordinaria, ex articolo 2946 del Codice civile

30 gennaio 2023
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2' di lettura

Domanda. Abbiamo venduto nel 2020 un immobile ereditato. Nel rogito è stato specificato che avremmo provveduto all'eventuale pagamento di una spesa, deliberata in assemblea nel febbraio 2018, per il rifacimento delle fognature, a tutt'oggi non eseguito. Volevo sapere se vi sono termini di prescrizione e, inoltre, se l'impegno vale solo per la cifra deliberata nel 2018.

Risposta. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, a differenza che per la gestione e la manutenzione ordinaria, nel caso di opere di manutenzione straordinaria e/o di innovazioni la deliberazione dell'assemblea chiamata a determinare la quantità, la qualità e i costi dell'intervento assume valore costitutivo della relativa obbligazione in capo a ciascun condomino. Ne consegue che, in caso di vendita di una proprietà esclusiva successivamente alla delibera assembleare di approvazione dell'intervento di manutenzione straordinaria o innovativo, ove non si sia diversamente convenuto nei rapporti interni tra venditore e compratore, i relativi costi devono essere sopportati dal venditore anche qualora i lavori siano stati in tutto o in parte effettuati in epoca successiva e i costi (a parità di interventi) risultino superiori a quelli preventivati. La situazione non cambierebbe neanche se la vendita fosse avvenuta prima dell'approvazione - da parte dell'assemblea - della ripartizione della spesa e dell'esecuzione degli interventi già precedentemente deliberati (si veda Cassazione, 28 aprile 2021, n. 11199). Ciò premesso, salvo esame della clausola contenuta nel rogito, l'obbligo di pagamento vale anche se i costi per l'intervento sono risultati in concreto superiori a quelli preventivati. Ove non venga data attuazione alla delibera assembleare, nel senso che i lavori non vengono eseguiti, passati 10 anni dalla delibera stessa e salvo atti di interruzione (inizio dei lavori, raccomandate o altro), potrebbe operare la prescrizione ordinaria, ex articolo 2946 del Codice civile. Tale disposizione stabilisce infatti che, «salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni». La stessa prescrizione decennale si ritiene applicabile, con decorso dalla data della vendita, anche all'obbligazione raggiunta tra venditore e acquirente in sede di rogito, con cui il primo si sia obbligato al pagamento verso il secondo delle spese straordinarie per gli interventi sull'impianto fognario già deliberati.

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Il quesito è tratto dall'inserto L'Esperto risponde in edicola con Il Sole 24 Ore di lunedì 30 gennaio.

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