di Alessandro Germani
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Il regime del nuovo patent box appare molto più semplice (sebbene meno allettante) rispetto al vecchio e con il regime degli oneri documentali e della relativa penalty protection consente di ridurre notevolmente il rischio in caso di verifica fiscale.
Tanto più che funzionando come variazione in diminuzione dei redditi e dell’Irap non pone le tipiche questioni spinose in tema di inesistenza o non spettanza del credito proprie della ricerca e sviluppo.
Ma vediamo alcuni spunti in tema di documentazione che emergono dalla circolare 5/E del 24 febbraio scorso (si veda il Sole 24 Ore del 25 febbraio).
Siamo chiaramente nell’ambito di una facoltà per il contribuente che, se predispone la documentazione e questa è considerata idonea, ha la possibilità di ottenere la disapplicazione delle sanzioni, aspetto che nel transfer pricing si rivela spesso utile e che porta a ritenere conveniente lo sforzo amministrativo prodotto per l’obiettivo.
La sezione A è concettualmente più simile al master file. Infatti, serve a descrivere il contesto organizzativo, funzionale e di rischio del contribuente attraverso note, organigrammi e schede tecniche. La sezione B è invece equiparabile alla documentazione nazionale, perché riguarda le componenti di calcolo dell’agevolazione, attraverso la predisposizione di schede intestate ai beni immateriali, anche desunte dalla contabilità analitica, di prospetti contabili, di fogli presenza, di dichiarazioni ufficiali di responsabili d’azienda. Va riportato anche il conteggio della variazione in diminuzione esposta in dichiarazione per ciascun intangible oggetto di agevolazione. Stesso conteggio va predisposto anche per la variazione in diminuzione che retroagisce fino all’ottavo periodo antecedente a quello in cui l’intangible ottiene un titolo di privativa industriale (articolo 6, comma 10-bis, Dl 146/21).
Come per il transfer pricing, anche per il patent box in presenza di Pmi le informazioni dovranno essere comunque fornite ma attraverso un set informativo più leggero, che tenga conto delle ridotte caratteristiche dimensionali dell’azienda. Secondo l’Agenzia ciò sarà più evidente laddove l’impresa è autonoma, ovvero non sia interessata da logiche di gruppo che rendono più complesse le interrelazioni, anche per le attività in questione.
Circa l’efficacia della documentazione la circolare rammenta che la stessa va redatta in italiano, sebbene vi possano essere alcune parti in inglese nel caso in cui si abbia a che fare con attività di ricerca operate all’estero. Si richiede poi la firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi, ciò anche in caso di dichiarazione integrativa.
Poiché ci si basa sul fatto di agevolare al 110% determinati costi, anziché ripercorrere le modalità di determinazione del contributo economico come avveniva nel vecchio patent box, le Entrate sembrano avallare il fatto che si possa trattare di una documentazione meno problematica.
Il giudizio di idoneità riguarderà sia il piano sostanziale sia quello formale. Circa il primo, per le Entrate la penalty protection non pare possa essere accordata, pur in presenza di documentazione, se la stessa non consenta di fatto di riscontrare la presenza delle condizioni per beneficiare del regime. Infatti anche il punto 11.4 del Provvedimento 15 febbraio 2022 n. 48243 parla di «totale assenza di documentazione», lasciando quindi spazio alle situazioni di parziale incompletezza nelle quali la disapplicazione potrebbe comunque essere accordata.
Circa il secondo piano, ovvero quello formale, si ribadisce che è necessaria la firma elettronica con marca temporale della documentazione, entro i termini di presentazione ordinaria della dichiarazione con cui si beneficia della maggiorazione del 110% oppure nei 90 giorni successivi in caso di dichiarazione tardiva o integrativa/sostitutiva. Quindi massima attenzione da parte delle imprese al rispetto di questo requisito e alla relativa pianificazione per tempo delle operazioni.
Con riguardo alla documentazione del nuovo patent box giova comunque segnalare che nelle risposte fornite dall’Agenzia viene ribadito che la stessa non è efficace ad estendere l’esimente sanzionatoria anche per la ricerca e sviluppo che verosimilmente insiste sugli stessi intangibile. Ciò in quanto la norma è specifica e come tale non consente l’estensione.
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