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Sanzioni inflitte da Stati esteri, la Cina vara la legge del taglione

di Rita Fatiguso

Biden in viaggio per G7: Putin e Cina vedranno Ue-Usa uniti

Occhio per occhio. Pechino deve difendere i cittadini e le sue aziende e con il varo di una legge di soli 16 articoli sceglie la linea dura

11 giugno 2021
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4' di lettura

Varata in seconda lettura dallo Standing committee del National People’s Congress, a tamburo battente, in perfetto timing con un G7 non certo favorevole alla Cina, la nuova legge controbatte punto su punto alle misure restrittive adottate da Paesi stranieri nei confronti di cittadini e aziende cinesi in violazione della legge internazionale o dei i principi di base delle relazioni internazionali e che interferiscono negli affari interni della Repubblica popolare cinese. Controsanzioni che spaziano dalla revoca del visto al sequestro dei beni, alla deportazione per gli stranieri, le aziende e i funzionari stranieri collegati a decisioni di vertici aziendali e politico-istituzionali contrari agli interessi cinesi.

A chi si applica la nuova legge anti-sanzioni

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La valenza effettiva di questa mossa di Pechino è ampia, anche se dovrà essere valutata in concreto, alla luce delle complesse relazioni internazionali che la Cina vanta. I media cinesi, come in questo video di Cgtn, tendono a sottolineare la chiave difensiva di questa legge e a sottolineare che simili meccanismi esistono anche negli Usa, in Russia, nell’Unione europea.

Obiettivo della legge - alla quale manca solo la promulgazione - è quello di preservare la sovranità nazionale, la sicurezza e gli interessi di sviluppo e proteggere i diritti e gli interessi legittimi dei cittadini e delle organizzazioni della Cina.

Premessa: la Repubblica popolare cinese aderisce a una politica estera pacifica, indipendente e autogovernativa e aderente ai cinque principi di rispetto reciproco della sovranità e dell’integrità territoriale, non aggressione, non ingerenza negli affari interni, uguaglianza e mutuo vantaggio e coesistenza pacifica; preservare l’ordine internazionale che si basa sul diritto internazionale con le Nazioni Unite al centro, sviluppando una cooperazione pacifica con tutte le nazioni del mondo e promuovendo la costruzione di una comunità condivisa del destino umano.

Tuttavia, la Repubblica popolare cinese si oppone all’egemonia e alla politica di potere e si oppone all’ingerenza di qualsiasi paese negli affari interni della Cina con qualsiasi mezzo e con qualsiasi pretesto.

Laddove Nazioni straniere violano il diritto internazionale e le norme fondamentali delle relazioni internazionali per costringere o sopprimere la Cina con qualsiasi tipo di pretesto o sulla base delle leggi di quelle nazioni per impiegare misure discriminatorie contro i cittadini cinesi o interferire con gli affari interni della Cina, la Cina ha il diritto di adottare contromisure corrispondenti.

Quali autorità presiedono all’applicazione

Fatte queste premesse, gli organi competenti del Consiglio di Stato possono decidere di perseguire le persone o le organizzazioni che, direttamente o indirettamente, partecipano alla redazione, decisione o attuazione delle misure discriminatorie restrittive che contrastano con gli interessi cinesi.

Oltre alle persone e alle organizzazioni elencate i dipartimenti del Consiglio di Stato possono decidere di adottare contromisure anche nei confronti di persone e organizzazioni collegate tra cui i coniugi e i parenti prossimi delle persone oggetto di contromisure; i dirigenti (o chi controlla effettivamente) di organizzazioni incluse nelle contromisure; organizzazioni in cui le persone incluse nelle contromisure fungono da dirigenti; le organizzazioni in cui le persone incluse nelle contromisure sono gli effettivi responsabili del trattamento o partecipano comunque alle operazioni dell’ente.

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Le contromisure concrete da adottare

Il Consiglio di Stato può decidere di adottare una o più delle misure previste nei confronti delle persone e delle organizzazioni, tra cui non rilasciare visti, negare l’ingresso, annullare visti o procedere all’espulsione; sigillare, sequestrare o congelare beni mobili, beni immobili e tutti gli altri tipi di proprietà all’interno del territorio cinese; vietare o limitare le transazioni, la cooperazione e altre attività rilevanti con organizzazioni e individui all’interno del territorio cinese più altre e non meglio identificate misure.

Le decisioni prese dai dipartimenti del Consiglio di Stato sono decisioni finali. In caso di sviluppi o cambiamenti delle circostanze su cui si basano le contromisure, i dipartimenti del Consiglio di Stato possono sospendere, modificare o annullare le contromisure.

Il Ministero degli Affari Esteri o altri dipartimenti competenti del Consiglio di Stato sono competenti ad emanare ordinanze che annunciano la determinazione, la sospensione, la modifica o l’annullamento delle contromisure.

Lo Stato deve istituire un meccanismo di coordinamento delle attività di contrasto contro sanzioni estere, responsabile del coordinamento generale degli sforzi correlati.

I dipartimenti competenti del Consiglio di Stato rafforzano il coordinamento, la cooperazione e la condivisione delle informazioni e determinano e attuano le relative contromisure in conformità con i rispettivi doveri e divisione del lavoro.

Viene anche sanzionato il rispetto in Cina di decisioni prese da Stati e stigmatizzate dalle autorità cinesi. Nel caso in cui organizzazioni e individui violino le disposizioni della nuova legge e violino i diritti e gli interessi legittimi della Cina è possibile avviare un contenzioso in tribunale, chiedendo di bloccare l’infrazione e di risarcire le perdite.

Per comportamenti che mettono in pericolo la sovranità, la sicurezza o gli interessi di sviluppo della Cina, altre contromisure necessarie oltre a quelle previste dalla nuova legge possono essere previste da leggi, regolamenti amministrativi e regolamenti dipartimentali.

Laddove un’organizzazione o un individuo non applichi o cooperi nell’attuazione delle contromisure, deve essere perseguito e rispondere legalmente. La nuova legge si applica anche nel momento in cui è necessario impiegare contromisure contro Stati, organizzazioni o individui stranieri che svolgono, assistono o sostengono una condotta che metta in pericolo la sovranità, la sicurezza o gli interessi di sviluppo della Cina.

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