di Patrizia Maciocchi
(Mimmo Frassineti / AGF)
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Lo scommettitore che non “denuncia” i movimenti di denaro sul cosiddetto conto gioco, acceso presso una società online, rischia la condanna al carcere. L’articolo 7 del Dl 4/2019, prevede, infatti, una pena detentiva da due a sei anni per chi mente sull’autocertificazione in merito ai requisiti per accedere al beneficio.
La Corte di cassazione (sentenza 29706) conferma così la confisca di oltre 10 mila euro del ricorrente indagato per aver “nascosto” nel prestampato sul reddito Isee, l’esistenza di un conto ad hoc che aveva presso una società di scommesse on line. Inutile per lo scommettitore affermare la sua buona fede. Nel modulo si faceva riferimento solo al reddito derivante dal patrimonio mobiliare o immobiliare, ma non c’era alcun riferimento al cosiddetto conto gioco. La difesa fa presente anche l’impossibilità, per qualunque società di scommesse, di quantificare una giacenza media annua, considerate tutte le incognite delle vincite al gioco.
Perseguendo la condotta dell’indagato si disattendeva il principio di tassatività dei comportamenti penalmente rilevanti, che devono essere ben elencati, mentre dell’obbligo di fare menzione di un conto tanto “aleatorio” non c’era traccia. Per i giudici però non basta. Il denaro transitato sul conto online dedicato, non era virtuale ma reale e andava denunciato.
P.I. 00777910159 Dati societari
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