Norme e Tributi
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Vaccino antinfluenzale, sì all’indennizzo per danni irreversibili

di Patrizia Maciocchi

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La corte d’Appello aveva negato il diritto perché la persona morta per encefalo mielite non era tra i soggetti per i quali la somministrazione era raccomandata

16 settembre 2023
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2' di lettura

I familiari della persona morta, per una encefalo mielite, dopo aver fatto il vaccino antinfluenzale, hanno diritto all’indennizzo anche se il loro congiunto non rientrava tra i soggetti per i quali la somministrazione era raccomandata. La Corte di cassazione, smentendo la tesi della Corte d’Appello, chiarisce, infatti che ormai le campagne di informazione e sensibilizzazione sono finalizzate ad ottenere la più ampia copertura vaccinale possibile. E vanno intese quindi come dirette a tutta la popolazione, a prescindere da una pregressa e specifica condizione individuale di salute, di età, di lavoro o di convivenza. La Suprema corte accoglie così il ricorso della moglie e dei figli della vittima ai quali la Corte territoriale aveva negato il risarcimento, pur ritenendo pacifica l’esistenza di un nesso tra il vaccino antinfluenzale e il decesso.

La parificazione con altri vaccini

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Ad avviso dei giudici di secondo grado, infatti, l’uomo, per età e stato di salute, non rientrava nelle categorie prese in considerazione della raccomandazione ministeriale, essenzialmente diretta ai soggetti portatori di un «aumentato rischio di malattia grave». Per la Corte territoriale, la condizione dei soggetti semplicemente incentivati a praticare il vaccino contro l’influenza, non poteva essere equiparata a quella di chi si era sottoposto al vaccino contro l’antipolio o al trivalente. Casi in cui il margine di scelta, tra fare o non fare, è drasticamente ridotto dalla consapevolezza delle gravi conseguenze che possono derivare dal sottrarsi alla somministrazione.

La solidarietà sociale

La Cassazione non è d’accordo. I giudici di legittimità ricordano che la stessa Consulta (sentenza 268/2017) ha bollato come incostituzionale la norma (legge 210/1992, articolo 1, comma 1) che escludeva l’indennizzo nel caso del vaccino antinfluenzale alle condizioni e nei modi stabiliti dalla legge. Una conclusione raggiunta nel rispetto dei principi costituzionali di solidarietà, di tutela della salute anche collettiva e di ragionevolezza. La ragione del sì all’indennizzo non sta dunque nel carattere obbligatorio dell’atto medico al quale ci si sottopone, ma nelle esigenze di solidarietà sociale che si impongono alla collettività.

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