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Arrivano modi e tempi per comunicare i rimborsi diretti del cosiddetto “bonus vista” all’Agenzia delle Entrate. Parliamo del contributo di 50 euro per chi vuole comprare nuove lenti. Le informazioni - ha chiarito l’agenzia sulla sua webzine FiscoOggi - dovranno essere messe a disposizione dell’Agenzia entro il 16 marzo 2024, in modo da poter essere utilizzati per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Il direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, ha infatti stabilito in un recente provvedimento le modalità e i termini che il ministero della Salute dovrà osservare per comunicare all’Anagrafe tributaria i dati relativi ai rimborsi erogati dal primo gennaio 2021 allo scorso 4 maggio, per l’acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive.
Per comprendere di cosa si tratta è necessario fare un passo indietro, alla legge di Bilancio 2021 con il quale è stato istituito il bonus vista, regolato, poi, dal decreto del ministro della Salute, di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze, del 21 ottobre 2022. Questo provvedimento legislativo ha definito i criteri, le modalità e i termini di concessione ed erogazione di un contributo in forma di voucher una tantum di importo pari a 50 euro per l’acquisto di occhiali da vista o di lenti a contatto correttive. In particolare, all’articolo 6, ha stabilito che per gli acquisti effettuati a partire dal primo gennaio 2021 e fino al 4 maggio, in attesa della messa a punto della piattaforma web per la gestione dei voucher, l’agevolazione si potesse erogare tramite il rimborso diretto di 50 euro sulla spesa sostenuta.
E all’articolo 7 che i dati relativi ai rimborsi erogati ai richiedenti siano in seguito comunicati all’Agenzia delle entrate ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Successivamente, la piattaforma è stata resa disponibile il 20 aprile 2023 per gli esercenti e il 5 maggio 2023 per i beneficiari.
Per consentire la predisposizione della precompilata, il ministero della Salute, detentore dei dati dei rimborsi effettuati in quell’arco di tempo, dovrà comunicare all’Agenzia delle entrate, entro il 16 marzo 2024, i codici fiscali del richiedente, come registrato sull’applicazione web dedicata al “bonus vista”, del beneficiario, ovvero l’intestatario del documento di spesa oggetto di rimborso, dell’intestatario dell’Iban su cui viene accreditato il rimborso. Inoltre: l’importo del rimborso erogato e l’anno di imposta in cui è stata sostenuta la spesa oggetto di rimborso.
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