di Marco Mobili
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Nel calderone del decreto omnibus approvato prima della pausa estiva è entrata anche la mxi aliquota agevolata per le lezioni di sci e di sport invernali. Il decreto legge, che dal 2 settembre inizierà il suo cammino in Parlamento per la conversione in legge all’articolo 5 sotto la voce “modifiche alla disciplina Iva” interviene per modificare e abbattere fino al 5% l’aliquota dell’imposta su valore aggiunto applicata dai maestri di sport invernali.
Come spiegano anche le relazioni tecnica e illustrativa al decreto legge depositate in Parlamento l’Iva al 5% si applica ai corsi di attività sportiva e fisica invernali, sempre che queste prestazioni non siano comprese in un regime di esenzione ovvero, fin quando applicabile, in un regime di esclusione dall’imposta come potrebbe essere quello previsto fino al 31 dicembre 2024 per le prestazioni svolte dalle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, a favore di propri associati. I corsi per beneficiare dell’Iva ultra ridotta devono essere impartiti dai soggetti iscritti in appositi albi nazionali e regionali disciplinati da apposite disposizioni. Un riferimento agli albi che secondo i tecnici del Mef consente di delimitare l’ambito di applicazione dell’Iva agevolata.
Per definire a quali corsi è applicabile l’Iva al 5% la norma del decreto legge individua l’attività sportiva invernale rinviando alle discipline gestite dalle Federazioni nazionali di sport invernali riconosciute dal Coni, come lo sci, lo snowboard, lo slittino, ecc. Infine, il riferimento alla forma “organizzata” va intesa come formula residuale nella quale rientrano anche i soggetti che operano in forma associata con scopo di lucro. In questo modo la norma che prevede l’imponibilità ad aliquota ridotta si applica sia agli individui sia ai soggetti, come associazioni e società, che operano con finalità lucrative.
La riduzione dell’aliquota Iva, scrivono i tecnici del Mef, potrebbe produrre effetti solamente in relazione alle attività di insegnamento degli sport invernali svolte dai singoli maestri di sci in forma autonoma, che non siano associati tra di loro. Rispetto però anche a questi ultimi gli eventuali effetti si avrebbero solamente per i pochi soggetti che non hanno aderito al regime agevolativo dei forfetari, che non prevede adempimenti Iva. Pertanto, «le casistiche interessate sarebbero più teoriche che pratiche, tanto da non avere impatti sul tendenziale delle entrate relative all’Iva», si legge nella relazione tecnica.
Marco Mobili
Vice caporedattore
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