di Patrizia Maciocchi
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Non è valida la revoca del bancomat a causa di spese non coperte, se seguita da una segnalazione alla centrale di allarme interbancaria, fatta senza avvisare il titolare della carta. La comunicazione illegittima tuttavia non comporta in automatico un risarcimento del danno all’immagine commerciale e personale se manca la prova dell’effettivo pregiudizio subìto. La Corte di cassazione, sul punto, respinge il ricorso del cliente che aveva già ottenuto dalla Suprema corte una precedente pronuncia in suo favore, riguardo all’inefficacia della revoca e al diritto di cancellare la segnalazione alla centrale.
Il passo logico successivo, ad avviso del ricorrente, era un sostanzioso risarcimento, dovuto per essere rimasto per ben due anni nella black list dei cattivi pagatori, con un danno alla sua immagine commerciale e personale. Un periodo nel corso del quale gli era stato impedito di accedere a finanziamenti e linee di credito, e anche di utilizzare altre due carte di pagamento relative a due diversi conti correnti che aveva in altri istituti bancari. Tutto questo però ad avviso della Suprema corte non è sufficiente a dimostrare il vulnus all’immagine, una volta cancellata l’iscrizione illecita.
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