di Patrizia Maciocchi
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La Lamborghini sequestrata agli indagati resta ai finanzieri che possono usarla per contrastare l’evasione fiscale. La cassazione, con la sentenza 40953, ha infatti bollato come inammissibile il nuovo ricorso della società Sunsky Srl alla quale è intestata la Lamborghini Urus, sulla quale è stata disposta una custodia giudiziale, nell’ambito dell’inchiesta che ha riguardato, durante l'emergenza Covid, una maxi commessa di mascherine cinesi.
Una misura cautelare adottata dal Gip di Roma, su alcuni beni tra i quali anche una delle auto supersportive, più ambìte dagli amanti del genere, in quanto intestata alla compagine coinvolta nelle verifiche, in virtù del Dlgs 231/2001, che afferma la responsabilità dell'ente quando nel reato presupposto è imputata o indagata la persona fisica. Nel provvedimento “cautelare” il Gip aveva precisato che il nucleo speciale di Polizia Valutaria della Guardia di finanza può usare la prestigiosa auto, impiegandola «nelle attività di contrasto alla criminalità ovvero per lo svolgimento di compiti di istituto».
Nel mirino dei pubblici ministeri erano finiti, affidamenti per un valore di 1 miliardo e 250 mila euro per l'acquisto di oltre 800 milioni di mascherine, effettuate con l'intermediazione di alcune imprese italiane.
Contro la decisione del Gip del Tribunale di Roma di far girare i finanzieri a bordo della costosissima auto «appena immatricolata» avevano fatto ricorso in Cassazione dai legali dell’indagato per impedire che il deprezzamento dell'autovettura dovuto ad un uso «non strettamente connesso alle esigenze tipizzate dal legislatore». I legali chiedevano la garanzia che l’auto super sportiva fosse conservata nello stesso stato in cui si trovava al momento del sequestro. In prima battuta il ricorso in Cassazione era stato considerato inammissibile perché il ricorrente, in quanto indagato, non poteva, secondo il Dlgs 231/2001 nominare i difensori dell’ente, trovandosi in una condizione di incompatibilità.
Ora la società era tornata a fare ricorso chiedendo la correzione di un errore materiale, che i realtà c’era nella sentenza impugnata. Il legale rappresentante non era, infatti, stato nominato dall’indagato ma da un procuratore speciale rappresentante ad hoc dell’ente. Tuttavia l’intervento della difesa si rivela inutile e il ricorso viene di nuovo dichiarato inammissibile. La Suprema corte (sentenza 40953) chiarisce infatti che contro gli atti dell’autorità giudiziaria non è ammesso alcun ricorso in Cassazione, ma la sede per proporre eventuali questioni è quella dell’incidente di esecuzione. E i giudici ribadiscono che l’autorità giudiziaria può affidare alla finanza, con facoltà d’uso, i beni sequestrati.
P.I. 00777910159 Dati societari
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