di Pasquale Mirto
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Domanda. Un coltivatore diretto, nel 2020, ha acquistato dei nuovi terreni, senza poi inviare la dichiarazione Imu entro il 30 giugno 2021. Posto che sui terreni coltivati direttamente questo soggetto non versa l'Imu in quanto, come coltivatore diretto, non è soggetto al tributo, egli può inviare oggi la dichiarazione Imu per il periodo d'imposta 2020, fruendo del ravvedimento operoso e pagando la sanzione di 51 euro con il codice tributo 3924?
Risposta. L'articolo 13 del Dlgs 472/1997 consente la regolarizzazione di qualsivoglia violazione, anche omissiva, senza limiti di tempo, a condizione che non vi siano stati accertamenti. Secondo la prevalente interpretazione, l'unica modalità di regolarizzazione dell'omissione dichiarativa è quella di cui all'articolo 13, primo comma, lettera c, del Dlgs 472/1997, secondo cui la sanzione è ridotta a un decimo in caso di presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a 90 giorni. Tuttavia, tale previsione sembra adattabile ai soli tributi erariali, in quanto l'articolo2, comma 7, del Dpr 322/1998 dispone che le dichiarazioni presentate oltre i 90 giorni si considerano omesse. Nel comparto dei tributi locali, al contrario, non esiste alcuna previsione che qualifichi come omesse le dichiarazione tardive, anche oltre i 90 giorni, mentre nell'articolo 13 citato si legge, per l'appunto, che le violazioni regolarizzabili nelle varie scadenze di legge, ad esempio entro la dichiarazione successiva (lettera b del medesimo articolo 13), possono riguardare indifferentemente «gli errori e le omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e il pagamento del tributo». Sono considerate, dunque, tutte le violazioni, comprese le omesse dichiarazioni. Si ritiene, pertanto, che per i tributi locali sia sempre possibile ravvedere una dichiarazione omessa, anche oltre i 90 giorni dalla scadenza, secondo le regole ordinarie.
Il quesito è tratto dall'inserto L’Esperto risponde in edicola con Il Sole 24 Ore di lunedì 4 dicembre.
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