Norme e Tributi
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Norme e Tributi

Il saluto romano è reato se il pericolo di riorganizzare il fascismo è concreto

di Patrizia Maciocchi

Il caso Acca Larenzia irrompe sulle Europee, la condanna del Ppe

Va applicato l’articolo 5 della legge Scelba, occorre valutare tutte le circostanze del caso singolo. Per gli imputati condanna annullata e appello bis

18 gennaio 2024
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7' di lettura

Per il Saluto romano va contestata la violazione della legge Scelba, in particolare l’articolo 5 sull’apologia del fascismo, che può scattare quando il pericolo di ricostituzione del disciolto partito fascista è reale. Una norma che punisce «chiunque compie pubblicamente manifestazioni usuali al partito fascista» con «la pena della reclusione sino a tre anni e la multa da duecentomila a cinquecentomila lire». Ma la rilevanza penale c’è solo se «avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, sia idoneo a integrare il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito“. Questa le decisione delle Sezioni unite della Cassazione. Con la sentenza, di cui dovranno essere depositate le motivazioni, viene dunque cancellata la condanna e disposto un nuovo processo di Appello per otto militanti di estrema destra che avevano fatto il saluto romano nel corso di una commemorazione a Milano il 29 aprile 2016. Gli imputati erano stati assolti in primo grado nel 2020 per l'insussistenza dell’elemento soggettivo e poi condannati nel 2022 dalla Corte d’Appello.

La via scelta è piuttosto restrittiva. Non è del tutto facile dimostrare la violazione del divieto, previsto dalla legge del 1952 che attua la Costituzione, di rifondare il partito fascista. Le manifestazioni commemorative, sono dunque reato solo se il pericolo che questo avvenga è concreto e non può essere solo presunto in base alla sola violazione della legge.

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Le variabili per punire le commemorazioni

Ma non può essere neppure escluso che, trattandosi di “semplici” manifestazioni, il saluto romano resti impunito. Ci sono delle valutazioni da fare. In passato, in una serie di sentenze si è affermato che in “adunanze” come quelle di Milano e Acca Larentia, proprio in considerazione dell’inequivocabile testo dell’articolo 5 della legge Scelba, comportano proprio il concreto pericolo di ricostituzione del partito fascista. Perché la legge non punisce la manifestazione dell’ideologia fascista, che rientra nella libera manifestazione del pensiero, tutelata dalla costituzione, ma le modalità pubbliche di tale manifestazione. Modalità che sono proprie delle “adunate” anche se commemorative alle quali partecipano centinaia o migliaia di persone. In altre sentenze, infatti, il reato è stato escluso quando la condotta era tesa solo a rendere omaggio ed esprimere umana pietà ai defunti, all’interno di un cimitero, da parte di un numero ridotto di persone.

La legge Mancino

Il Supremo consesso ha affermato che, a determinate condizioni può configurarsi anche il delitto previsto dalla legge Mancino, del 93 che vieta di compiere manifestazioni esteriori proprie o usuali di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Gli ermellini infine hanno stabilito che tra i due delitti non sussiste rapporto di specialità e che essi possono concorrere sia materialmente che formalmente in presenza dei presupposti di legge.

Le informazioni provvisorie

La notizia della decisione, in attesa delle motivazioni è stata affidata ad una informazione provvisoria. Per le Sezioni unite «la “chiamata del presente” o “saluto romano” è un rituale evocativo della gestualità propria del disciolto partito fascista, integra il delitto previsto dall'articolo 5 delle Scelba, ove, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, sia idonea a integrare il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista» I giudici, inoltre, ritengono che “a determinate condizioni può configurarsi” anche la violazione della legge Mancino che vieta «manifestazioni esteriori proprie o usuali di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi». I due delitti possono concorrere sia materialmente che formalmente in presenza dei presupposti di legge. L’articolo 5 della legge Scelba, la 645 del 52, citato dalla Cassazione, prevede che «chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste è punito con la pena della reclusione sino a tre anni e con la multa da duecentomila a cinquecentomila lire. Il giudice, nel pronunciare la condanna, può disporre la privazione dei diritti previsti nell'articolo 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del codice penale per un periodo di cinque anni».

I difensori degli imputati

Dopo la decisione, esprime ottimismo sulle sorti dell’appello-bis degli 8 imputati l’avvocato Domenico Di Tullio difensore di due fra gli imputati per il saluto romano durante la commemorazione avvenuta a Milano nel 2016. «Le sezioni unite della Cassazione dichiarano che il saluto romano è punibile dalla legge Scelba solo quando per le circostanze concrete della sua esplicazione e manifestazione ci sia reale e concreto pericolo di ricostituzione del partito fascista. Cosa che ovviamente - dice Di Tullio - non è nella cerimonia commemorativa del presente». Per il legale «il saluto romano fatto da oltre 40 anni nel corso di commemorazioni di defunti e vittime del terrorismo non è reato» . E anche per l’applicazione della legge Mancino vede scarse possibilità «Per la contestazione della Legge Mancino è necessario che ci sia un’organizzazione che ha tra gli scopi la discriminazione razziale e la violenza razziale. Non è il caso del presente e del saluto romano che non ha i requisiti della riorganizzazione né di discriminazione. Non è dunque sussumibile nelle due fattispecie ipotizzate».

Fonti della presidenza del Senato

Da Palazzo Madama, fonti della presidenza fanno sapere come non sia passata inosservata il pronunciamento della Cassazione sul tema del saluto romano. Ricordando come da avvocato il presidente aveva dichiarato che «attendeva con interesse di conoscere l’esito della imminente decisione a sezione riunite della Cassazione» perché riteneva “occorresse chiarezza”. Le stesse fonti fanno sapere che La Russa oggi non intende quindi intervenire nuovamente, e si limita a far sapere che la decisione della Cassazione che annulla la sentenza della corte di appello e dispone nuovo processo «si commenta da sola».

Caspound, il saluto romano? Continueremo a farlo

La decisione delle Sezioni unite non intimidisce i militanti di Casapound il cui portavoce Luca Marsella assicura che continueranno a fare il saluto romano «Come già ribadito - aggiunge - noi continueremo a organizzare e a presenziare Acca Larentia».

Il legale dell’Anpi

Parla di una presa di posizione molto significativa assunta al massimo livello possibile, cioè dalle Sezioni unite della Cassazione, l’avvocato Emilio Ricci, vice presidente dell’Anpi. «È molto importante perché fa chiarezza su questi profili che da tempo abbiamo segnalato - ha affermato Ricci - adesso vengono stabiliti alcuni criteri fondamentali che distinguono i saluti romani come espressione individuale da quelli di carattere generale con più persone che richiamo tutti i segni e rituali di tipo fascista e che possono essere letti come ricostituzione del partito fascista». Per Ricci è «ancor più importante per quanto riguarda il recente caso di Acca Larentia su cui l'Anpi ha presentato un esposto-denuncia. L’augurio - ha concluso - è che la Procura proceda, per i responsabili, per violazione della legge Scelba e Mancino».

La posizione della pubblica accusa

Una manifestazione quella di Acca Larentia citata proprio questa mattina, in una parte saliente della sua requisitoria dal Procuratore generale della Cassazione Pietro Gaeta.

La pubblica accusa aveva chiesto però di confermare la sentenza della Corte d’Appello di Milano che ha condannato alcuni esponenti di un movimento di estrema destra che aveva fatto il saluto fascista durante una commemorazione. Una conclusione raggiunta proprio analizzando il caso concreto che porta ad affermare il pericolo reale. E con l’occasione ha richiamato i fatti analoghi avvenuti di recente, per il Pg «Acca Larentia con 5 mila persone è una cosa diversa di quattro nostalgici che si vedono davanti ad una lapide di un cimitero di provincia ed uno di loro alza il braccio - ha affermato Gaeta - Bisogna distinguere la finalità commemorativa con il potenziale pericolo per l’ordine pubblico. La nostra democrazia giudiziaria è forte e sa distinguere. È ovvio che il saluto fascista sia una offesa alla sensibilità individuale» ma diventa reato «quando realizza un pericolo concreto per l'ordine pubblico. Non possiamo avere sentenze a macchia di leopardo in cui lo stesso gruppo viene assolto da un tribunale e condannato da un altro».

I nodi sciolti

All’attenzione del Supremo consesso c’era la gestualità tipica del disciolto partito fascista, il braccio teso e la risposta “presente” dei camerati all’appello come avveniva nel ventennio. Una condotta che aveva spaccato la giurisprudenza sul tipo di reato commesso, rendendo necessario un intervento che consentisse di inquadrare il “saluto fascista” così spesso usato nelle manifestazioni pubbliche commemorative. Secondo un primo orientamento, infatti, il reato da contestare, come avviene più di frequente, è quello previsto dalla legge Scelba del ’52. Norma che, con l’articolo 5, punisce chi «con parole, gesti o in qualunque altro modo compie pubblicamente manifestazioni usuali al disciolto partito fascista».

L’altra via è eccepire la violazione della legge Mancino del 1993, secondo la quale sono vietate le manifestazioni esteriori, gli emblemi o i simboli adottati dai movimenti che abbracciano idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico». Ancora un problema, non banale, ai fini della punibilità, è capire se entrambe le norme configurino un reato di pericolo concreto o di pericolo astratto. Una differenza di non poco conto visto che nel primo caso è necessaria la prova, certo non agevole, della capacità della condotta di ledere il bene tutelato, mentre nel caso di pericolo astratto basta violare la legge per presumere il rischio. Infine le Sezioni unite dovranno stabilire se i due reati sono tra loro in rapporto di specialità oppure possono concorrere e dunque se sia possibile una doppia “punizione” o meno.

Le manifestazioni tra commemorazione ed evocazione

A chiedere lumi alle Sezioni unite sono stati i giudici della prima sezione penale, impegnati a decidere la causa che riguarda il saluto fascista, con il corredo del coro “presente”, fatto in occasione di una manifestazione del 2016, alla quale avevano partecipato circa mille persone per commemorare la morte di Sergio Ramelli, militante del Fronte della Gioventù ucciso nel ’76 da esponenti di Avanguardia Operaia, Enrico Pedenovi avvocato e consigliere del Movimento sociale italiano, assassinato da esponenti di prima linea, lo stesso giorno di Ramelli e Carlo Borsari, gerarca fascista della repubblica di Salò, giustiziato dai partigiani nel ’45. Fatti per i quali il Tribunale aveva assolto gli otto imputati, con una sentenza ribaltata dalla Corte d’appello che aveva invece condannato per la violazione della legge Scelba. Il giudice del rinvio ha sottolineato come l’inquadramento del saluto romano, in genere accompagnato dalla parola “presente”, non incide solo sul ricorso proposto dagli imputati, ma risponde all’esigenza di assicurare un’interpretazione uniforme «su questioni di notevole importanza». Ora il principio affermato dalle Sezioni unite vale per tutte le manifestazioni. Sarà necessario valutare nello specifico la “pericolosità” rappresentata dai nostalgici del ventennio.

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