Norme e Tributi
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Anche i farmaci possono portare condanne per droga alla guida

di Stefano D'Errico* e Elio Santangelo*

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Anche i farmaci possono portare condanne per droga alla guida

Anche i farmaci possono portare condanne per droga alla guida

Tipologia e numero di sostanze indagabili sono molto numerose

3 aprile 2024
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2' di lettura

La modifica all’articolo 187 del Codice della strada che di fatto sta abolendo la necessità di accertare lo stato di alterazione psico-fisica del conducente prevede che la condotta illecita si concretizzi semplicemente «dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope». Da un lato è una (apparente) facilitazione nel perseguire tale comportamento, dall’altro causa non poche criticità.

Le sostanze

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Infatti, tipologia e numero di sostanze indagabili sono molto numerose. E ve ne sono sia di illegali sia di legalmente prescrivibili. Queste ultime risultano utilizzate in modo non trascurabile tra la popolazione dei guidatori e non solo (per esempio, medicinali a base di morfina e sostanze analgesiche oppiacee, benzodiazepine, barbiturici, medicinali di origine vegetale a base di cannabis). Inoltre, la loro rilevabilità nei liquidi biologici (saliva compresa) può avvenire anche a distanza di molte ore/giorni dalla loro assunzione, quando gli effetti sperimentati dalla persona possono non essere più presenti.

Nel caso di chi assume farmaci psicoattivi, tale evidenza pone vari quesiti medico legali (e non solo) di non semplice risposta: dai tempi di permanenza del farmaco nell’organismo alle conseguenze delle sanzioni sui rapporti di lavoro e sui risarcimenti assicurativi in caso di sinistri.

I dubbi per medici e pazienti

In particolare, le questioni che si aprono sono fondamentalmente cinque.

1. Il paziente che assume un farmaco psicoattivo, esaurito il suo effetto, quando potrà guidare sicuro di non risultare positivo all’accertamento ed incorrere quindi nell’illecito?

2. Il medico prescrittore vedrà variare il proprio ruolo e profili di responsabilità nei confronti del paziente con obbligo, non solo di informare circa la possibilità che il farmaco alteri le capacità di guida, ma anche in merito a quando, presumibilmente, il farmaco sarà completamente eliminato dall’organismo?

3. Il paziente che conduce un veicolo per lavoro e per cui l’effetto farmacologico possa ritenersi esaurito prima dell’inizio del turno di lavoro (ma ancora con potenziale positività rilevabile), quali comportamenti dovrà adottare?

4. Il paziente che assume un farmaco psicoattivo e che abbia ricevuto una valutazione di idoneità alla guida dalla Commissione medica locale, come sarà giudicato in caso di riscontrata positività?

5. Lo scenario delle forme di assicurazione (come la Rc auto) sarà destinato a mutare? E il cittadino quali strumenti di tutela potrà/dovrà esercitare relativamente alla possibile azione di rivalsa assicurativa?

La differenza con l’omicidio stradale

Inoltre, per dare un’idea pur non esaustiva delle problematiche ancora aperte, va rilevato che lo stesso Ddl modifica il Codice penale per coordinare con il suo contenuto gli articoli 589-bis (omicidio stradale) e 590-bis (lesioni personali stradali), specificando che per configurare questi ultimi reati resta la verifica dello stato di «alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope», che rimane quindi come requisito da accertare (con le già note difficoltà).

Quindi ci sarebbe anche una difformità di verifica della condotta censurata (anche dal punto di vista medico legale) tra Codice della strada e Codice penale ed è possibile intravedere che, ragionevolmente, tali problematiche e dubbi interpretativi costituiranno argomento di discussione in ambito sanitario, giuridico, giudiziario e non solo.

*Struttura complessa Unità clinica operativa di Medicina legale dell’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina

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